Irregolarità elettorali e prova di resistenza (TAR Basilicata n. 97/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio elettorale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm., i principi di strumentalità delle forme, di favor voti e di conservazione del risultato elettorale impongono di considerare irrilevanti le mere irregolarità procedurali che non incidano sulla libera espressione del voto. Ne deriva l’applicazione della prova di resistenza, in forza della quale l’annullamento delle operazioni elettorali non può essere pronunciato quando l’illegittimità denunciata non determina alcuna sostanziale modifica dei risultati, lasciando inalterati gli originari rapporti di forza. Il fenomeno della c.d. “scheda ballerina” postula non solo irregolarità di verbalizzazione, ma un quadro indiziario adeguatamente probante, la cui dimostrazione grava su parte ricorrente anche in termini di prova indiziaria ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.. I candidati non eletti non sono controinteressati necessari, mentre il consigliere eletto in una lista di minoranza ha un interesse unitario e personale a contestare irregolarità che abbiano favorito la lista avversaria. È inammissibile la memoria di replica depositata in assenza di memoria conclusionale avversaria.
Il Fatto
In occasione delle elezioni amministrative per il rinnovo di Sindaco e Consiglio comunale di un comune lucano, tenutesi nelle giornate del 25 e 26 maggio 2025, la candidata sindaco riconducibile a una delle due liste in competizione è stata proclamata eletta con uno scarto di 110 preferenze sul candidato avversario. Due candidate elette nella lista risultata soccombente, nella duplice qualità di cittadine elettrici e di consiglieri comunali, hanno proposto ricorso ai sensi dell’art. 130 cod. proc. amm., deducendo una pluralità di irregolarità nelle operazioni di voto e di scrutinio.
Le doglianze riguardavano, in particolare, la presunta sparizione di 51 schede elettorali in una sezione, la consegna non verbalizzata di due schede tra sezioni, discrasie tra verbali e registri elettorali, l’anomalo numero di richieste di nuove tessere elettorali e la mancata dimostrazione dell’invio delle cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero. Il Tribunale ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., affidata al Prefetto, all’esito della quale le ricorrenti hanno depositato un secondo atto di motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità. Quanto al preteso conflitto di interessi tra la qualità di elettore e quella di consigliere eletto, è stato affermato che l’interesse fatto valere ha carattere unitario e consiste nella verifica della regolarità delle operazioni che hanno determinato la vittoria della lista avversaria, con richiamo al precedente di Cons. Stato, sez. V, n. 289 del 1996. I candidati non eletti, invece, non vantano un interesse concreto e attuale all’esito del giudizio, essendo il loro eventuale subentro meramente potenziale e condizionato. È stata inoltre disposta l’estromissione di Ministero dell’interno e Prefettura per difetto di legittimazione passiva, trattandosi di operazioni di voto e scrutinio di competenza degli uffici elettorali di sezione, ed è stata dichiarata inammissibile la memoria di replica depositata in assenza di memoria conclusionale contrapposta, ai sensi dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il consolidato diritto vivente in materia di contenzioso elettorale, fondato sulla strumentalità delle forme e sul favor voti. Tali principi comportano che le mere irregolarità, non incidenti sulla sincera espressione del voto, non legittimano l’annullamento delle operazioni, dovendo prevalere l’esigenza di preservare la volontà del corpo elettorale.
Con specifico riguardo all’ammanco di 51 schede, la verificazione ne ha confermato la mancanza, ma l’assenza di voti in eccesso, di schede irregolarmente introdotte e di altri elementi sintomatici ha escluso la configurabilità del fenomeno della “scheda ballerina”, che postula un quadro indiziario grave, preciso e concordante. L’onere di fornire tali elementi, anche ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., è rimasto inadempiuto. La mancata compilazione della parte del verbale relativa al numero di schede ricevute ha reso più plausibile l’ipotesi di un errore di conteggio iniziale.
In applicazione della prova di resistenza, il Collegio ha rilevato che, anche computando tutte le schede asseritamente mancanti in favore delle ricorrenti, lo scarto di 110 preferenze tra i candidati sindaci non sarebbe stato superato, con conseguente ininfluenza dell’irregolarità sull’esito finale. Analoghe considerazioni hanno condotto al rigetto delle censure relative alla consegna di due schede tra sezioni, alle discrasie nei verbali sul voto domiciliare, alle discrepanze nei modelli 25/COM e ai casi isolati di mancata registrazione del voto, riconducibili a errori materiali di compilazione privi di rilevanza sostanziale.
Quanto alle richieste di nuove tessere elettorali, il fenomeno è stato ritenuto privo di valenza indiziaria in quanto fatto notorio in occasione delle tornate elettorali. La documentazione prodotta dal Comune circa l’invio tramite postamail delle 1.363 cartoline-avviso agli elettori residenti all’estero è stata considerata idonea ai sensi dell’art. 6 della legge n. 40 del 1979, che non prescrive particolari formalità, ed è stata esclusa la prospettata questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 1, 3, 48, 55 e 97 Cost. La bassa partecipazione di tali elettori è stata ricondotta a mera astensione, espressione di una legittima scelta individuale. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto rigettati, con compensazione integrale delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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