Nessun obbligo comunale di attestare lo stato legittimo dell’immobile (TAR Lazio n. 6311 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone l’esistenza di uno specifico obbligo giuridico in capo all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso, e non una generica facoltà o mera potestà. Non sussiste un obbligo del Comune di rilasciare, su istanza del privato, un’attestazione dello stato legittimo di un immobile, poiché l’ordinamento urbanistico-edilizio non contempla un simile procedimento tipizzato: la regolarità edilizia si ricava obiettivamente dai titoli abilitanti. L’art. 9-bis, comma 1-bis, d.P.R. n. 380/2001 non introduce tale obbligo, gravando semmai sul privato l’onere di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile avvalendosi degli strumenti ivi previsti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato a Roma Capitale un’istanza volta all’adozione di un provvedimento di accertamento in autotutela della legittimità urbanistico-edilizia dei propri immobili, a seguito delle conclusioni del CTU nel parallelo giudizio civile che avevano revocato in dubbio la conformità edilizia degli stessi. Rimasta l’Amministrazione silente, il privato aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo la violazione dell’obbligo generale di provvedere di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e l’insussistenza di margini discrezionali nella valutazione dell’istanza, assistita da piena e documentale fondatezza. Si era costituito il Condominio controinteressato, eccependo che l’attestazione della conformità urbanistico-edilizia non rientra tra le attribuzioni comunali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disposto l’estromissione dagli atti del giudizio della memoria di replica depositata dal Condominio il 13/03/2026, in quanto non depositata entro il termine di rito. Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il rito avverso il silenzio-inadempimento rappresenta lo strumento rimediale per la violazione dell’obbligo di agire in via provvedimentale, presupponendo l’esistenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere e la natura provvedimentale dell’attività richiesta.
Nel caso di specie, l’istanza non si inseriva in alcun procedimento tipizzato dalla normativa urbanistico-edilizia: non era riconducibile a una domanda per il rilascio di un titolo edilizio, né a un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, né a una richiesta di esercizio del potere repressivo di abusi. La richiesta mirava, invece, all’adozione di un atto non previsto dall’ordinamento, volto a certificare la regolarità edilizia: l’ordinamento, tuttavia, non contempla un procedimento che imponga al Comune il rilascio di siffatte attestazioni, atteso che la regolarità si deve ricavare obiettivamente dai titoli abilitanti.
Il Collegio ha precisato che solo per i terreni è prevista una certificazione di destinazione urbanistica ex art. 30 del d.P.R. n. 380/2001, mentre non esiste un’analoga certificazione per gli immobili edificati. Nemmeno dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 può desumersi un obbligo dell’Amministrazione di attestare lo stato legittimo: la giurisprudenza ha sempre ritenuto che, per il principio di vicinanza della prova, grava sul privato l’onere di dimostrare lo stato legittimo avvalendosi degli strumenti previsti dalla disposizione.
Non potendosi configurare alcun obbligo di provvedere in capo a Roma Capitale, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Amministrazione e del controinteressato.
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Nota della Redazione
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