Correzione dell’errore materiale sul cognome della parte intimata (Cass. civ. Sez. II n. 21493 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il potere officioso di correzione degli errori materiali consente al giudice di emendare il provvedimento quando l’inesatta indicazione del nominativo di una parte sia frutto di un’omissione imputabile alla stessa parte ricorrente. La circostanza che la ripetizione del cognome sia stata omessa nel ricorso non preclude la correzione, se l’intimato risulti univocamente individuato nei suoi dati anagrafici e si sia costituito indicando il proprio doppio cognome. La correzione opera mediante sostituzione delle parole errate in tutte le parti del provvedimento, con conseguente adempimento della cancelleria ai sensi dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

Il Fatto

Due ricorrenti, per il tramite del difensore, hanno proposto istanza al Presidente della Sezione per ottenere la correzione materiale di un’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, pubblicata il 31 ottobre 2023. Nel provvedimento il cognome della parte intimata era stato indicato erroneamente in una sola parola, anziché nella forma completa risultante dall’effettivo doppio cognome.

Le istanti hanno evidenziato che la ripetizione del cognome era stata omessa da loro stesse nel ricorso per Cassazione, ma che l’intimato, univocamente individuato in tutti i suoi dati anagrafici, si era puntualmente costituito nel giudizio di appello indicando il doppio cognome sia nella comparsa di costituzione e risposta sia nella comparsa conclusionale. Tale circostanza aveva reso necessaria la correzione anche della sentenza di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che l’istanza offre l’occasione per l’esercizio del potere officioso di correzione degli errori materiali. Il Collegio accerta che nell’ordinanza indicata il nominativo della parte intimata è erroneamente riportato in forma ridotta: difetto che la stessa parte istante ha correttamente segnalato.

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione dell’univoca individuazione della parte intimata. La Corte sottolinea come, sebbene la ripetizione del cognome sia stata omessa dalle istanti nel ricorso per Cassazione, l’intimato si sia costituito nel giudizio di appello indicando il doppio cognome tanto nella comparsa di costituzione e risposta quanto nella comparsa conclusionale. Questo elemento fattuale è decisivo: dimostra che l’inesattezza non ha ingenerato alcuna incertezza sull’identità della parte, rendendo la correzione uno strumento di mera emenda formale.

Ne consegue che l’istanza va accolta e il provvedimento deve essere corretto mediante la sostituzione, in tutte le sue parti, della parola errata con le parole corrispondenti all’effettivo cognome della parte intimata. La correzione non si limita al solo provvedimento della Corte, ma si estende per necessità anche alla sentenza di appello, proprio in ragione della identità della parte coinvolta.

Quanto alle spese del presente procedimento, la Corte afferma che, per la peculiare natura dell’atto di correzione, non è luogo a provvedere, richiamando sul punto un precedente delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002). Nel dispositivo, infine, la Corte dispone la sostituzione e manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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