Revocazione per errore di fatto sulla rottamazione della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 11183 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., integra l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la svista materiale o l’errore di percezione che induce il giudice a supporre l’inesistenza di un fatto decisivo, in realtà risultante in modo incontestabile dagli atti e dai documenti di causa, sempre che quel fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Nella specie, la Corte ha ritenuto non comprovata l’integrale definizione agevolata della cartella, benché la domanda di rottamazione e i bollettini di pagamento fossero stati depositati ex art. 372 cod. proc. civ. L’accoglimento della revocazione è decisivo ove l’errata percezione abbia impedito di dichiarare la cessazione della materia del contendere; nella fase rescissoria va dichiarata l’estinzione del giudizio, con revoca delle statuizioni su spese e doppio contributo unificato.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella esattoriale per Iva, Irpef e Irap relative agli anni d’imposta 2003 e 2004. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Commissione tributaria regionale confermava, respingendo i motivi sul difetto di sottoscrizione della cartella e del ruolo, sulla motivazione, sull’omessa indicazione del responsabile del procedimento e sull’indeterminatezza di interessi e compensi di riscossione.
Il ricorso per cassazione veniva rigettato con la sentenza n. 33580/2018, che riteneva non compiutamente provata la rottamazione della cartella per l’anno 2004. Il contribuente proponeva allora revocazione, deducendo che la Corte non aveva percepito la presenza in atti della documentazione attestante l’ammissione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle somme.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo di revocazione censura l’errore percettivo del collegio, che aveva escluso la definizione agevolata per il 2004 sul presupposto della presenza in atti della sola e-mail del 29.10.2018 e della mancanza di prova dell’integrale pagamento. Il ricorrente oppone che la procedura si era perfezionata con il pagamento dell’ultima rata comunicata dal concessionario, avvenuto il 30.09.2018.
La Corte accerta che nel giudizio concluso con la sentenza n. 33580/2018 erano presenti sia la comunicazione di ammissione alla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, convertito in legge n. 225 del 2016, sia i cinque bollettini di pagamento estintivo, sia la e-mail del 29.10.2018 attestante l’integrale pagamento. Tali documenti erano stati depositati ex art. 372 cod. proc. civ. l’8.11.2018, previa notifica alle altre parti.
Ne consegue che l’affermazione della loro inesistenza in atti è frutto di un mero errore percettivo. La Corte richiama il consolidato indirizzo di legittimità: la revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consistente in un errore di percezione o in una svista materiale che induca il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, sempre che il fatto non sia stato oggetto di un punto controverso (Cass. n. 442/2018).
Nel caso concreto ricorre anche la condizione dell’ultimo capoverso del n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ., poiché il fatto non costituiva punto controverso sul quale il giudice si fosse pronunciato. L’errore è inoltre decisivo: negando il pagamento integrale, la Corte non aveva dichiarato definita la controversia e aveva deciso il merito del ricorso anche per la parte ormai esaurita.
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, questo va dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., per rinuncia ove il debitore sia ricorrente (Cass. n. 17915/2021) o per estinzione ex lege ove sia resistente o intimato (Cass. n. 9535/2023), con cessazione della materia del contendere ove risulti il pagamento integrale. Nella fase rescissoria vanno revocate le statuizioni sulle spese e sul doppio contributo unificato, non sussistendone i presupposti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732/2018).
Nota della Redazione
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