Illegittimo il mancato finanziamento della didattica universitaria basato su delibera annullata (TAR Lombardia n. 4092 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima la delibera con cui la Regione, nel ripartire i fondi per le funzioni non tariffabili relative a un esercizio sanitario, esclude una determinata funzione richiamando per relationem i criteri stabiliti da una precedente delibera già annullata in sede giurisdizionale. Il richiamo a un provvedimento annullato fonda il nuovo atto su un presupposto inesistente e determina un difetto assoluto di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990, nonché una carenza radicale del presupposto. L’amministrazione, in caso di annullamento dell’atto programmatico, è tenuta a rideterminare i criteri tramite una motivazione rispettosa dell’effetto conformativo, senza poter replicare la medesima scelta soppressiva. La legittima soppressione di una funzione non tariffata resta comunque possibile, ma richiede una specifica valutazione della posizione di affidamento delle strutture che non possono accedere a canali di finanziamento alternativi, con indicazione delle ragioni dell’an e del quomodo del sacrificio.
Il Fatto
La società, titolare di una struttura sanitaria accreditata e convenzionata con la Facoltà di Medicina come sede didattica, ha impugnato la DGR lombarda che, per l’anno 2023, ha determinato la remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite. La delibera non includeva la “Didattica Universitaria” tra le funzioni finanziabili, in applicazione dei criteri della DGR XI/2014 del 2019, che aveva espunto tale funzione dal novero di quelle sovvenzionabili.
La ricorrente ha dedotto che la DGR del 2019 era stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3706 del 2021, sicché il richiamo a tale atto rendeva illegittima la nuova deliberazione. Ha inoltre evidenziato il perdurante affidamento sulla continuità del finanziamento, avendo continuato a svolgere l’attività didattica negli anni di incertezza, senza poter accedere al canale alternativo delle maggiorazioni tariffarie per la mancanza di uno specifico requisito riguardante i rapporti di lavoro con il personale medico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio avanzata dalla Regione, volta ad attendere l’esito dell’appello avverso precedenti sentenze del TAR. La domanda di rinvio ex art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede situazioni eccezionali che non sono state allegate, non essendo sufficiente la mera pendenza di un giudizio impugnatorio dinanzi al Consiglio di Stato.
Nel merito, il TAR ha richiamato il precedente specifico costituito dalla sentenza n. 2586/2024, con cui erano state annullate le delibere relative alle annualità 2021 e 2022. La decisione ha ripercorso l’intera vicenda: l’annullamento della DGR XI/2014/2019 ad opera del Consiglio di Stato, la declaratoria di nullità della successiva delibera che aveva confermato l’espunzione, nonché l’annullamento delle delibere relative all’annualità 2021 e 2022 per il medesimo vizio.
La sentenza ha accolto i motivi primo e terzo di ricorso, ravvisando nella DGR XII/2334 il medesimo vizio: la delibera ha fatto mera applicazione dei criteri di cui alla DGR XI/2014/2019, già annullata, senza operare alcuna autonoma valutazione. Il richiamo per relationem a un provvedimento annullato integra un difetto di motivazione e una carenza del presupposto, poiché fonda il nuovo atto su un presupposto giuridicamente inesistente.
Il Collegio ha precisato che la scelta di sopprimere la funzione tariffata resta nella discrezionalità della Regione, ma il suo esercizio deve avvenire con una motivazione che consideri specificamente la posizione di affidamento delle strutture escluse dal canale delle maggiorazioni tariffarie. In caso di rideterminazione in senso soppressivo, l’amministrazione dovrà motivare sull’an e sul quomodo del sacrificio, valutando misure transitorie o meccanismi di adeguamento proporzionati, anche in ragione dell’intervento normativo che ha nel frattempo eliminato il requisito che precludeva l’accesso al regime alternativo.
Il ricorso è stato accolto con annullamento della delibera impugnata nei limiti dell’interesse, con condanna della Regione a rieditare il potere in ossequio all’effetto conformativo specificato in motivazione. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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