Rimessione in termini e rinnovazione istruttoria: il diritto dell’imputato già contumace (Cass. pen. Sez. 2 n. 6234 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che concede la restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale attribuisce all’imputato il diritto di ottenere la rinnovazione delle prove già acquisite, ferma restando la valutazione di pertinenza e di rilevanza, da parte del giudice di appello, delle prove nuove non previamente assunte. L’orientamento che riconosce all’imputato, rimesso in termini ai sensi dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., il diritto ad una integrale rinnovazione della istruttoria svolta, non limitata dalla valutazione del giudice di appello circa la sua necessità, assicura il pieno contraddittorio previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), CEDU. Le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. possono costituire la base determinante dell’accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di adeguate garanzie procedurali, individuabili nell’accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, decidendo sull’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma, dichiarava non doversi procedere per il reato di lesioni perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di rapina aggravata, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante.

Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Con i primi due deduceva violazione di norme processuali e il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria, lamentando la mancata escussione di testi e della persona offesa, dichiarata irreperibile. Con il terzo motivo censurava la valutazione di attendibilità della persona offesa e la mancata individuazione di elementi obiettivi di riscontro. Con il quarto motivo eccepiva il giudizio di bilanciamento delle attenuanti e la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando in primo luogo la natura cumulativa, promiscua e perplessa delle censure, che rende i motivi aspecifici ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ha inoltre escluso che la dedotta violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU possa costituire autonomo motivo di ricorso, potendo essa soltanto fondare una questione di legittimità costituzionale.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ribadito il principio per cui l’imputato rimesso in termini ha diritto alla integrale rinnovazione dell’istruttoria svolta, non condizionata dalla valutazione del giudice di appello sulla sua necessità. Ha tuttavia precisato che tale diritto concerne le prove già acquisite, mentre per le prove nuove resta fermo il potere del giudice di appello di valutarne pertinenza e rilevanza ai sensi dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen.. Nella specie, la richiesta di audizione dei testi è stata correttamente rigettata poiché costoro non avevano assistito all’aggressione e non potevano portare elementi a discarico.

Con riferimento alla persona offesa, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che aveva escluso la rinnovazione dell’escussione per irreperibilità del dichiarante. L’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine; in assenza di tali elementi le ricerche avrebbero carattere esplorativo e non sarebbero esigibili secondo canoni di ragionevolezza. La censura è stata quindi ritenuta anche generica per mancato confronto con la motivazione impugnata.

Sul terzo motivo, la Corte ha ritenuto le dichiarazioni acquisite ex art. 512 cod. proc. pen. assistite da adeguate garanzie procedurali, essendo state rese nell’immediatezza agli agenti, corroborate dalle vistose ferite riportate dalla vittima e dal rinvenimento dell’imputato ancora sul luogo dei fatti con il telefono cellulare sottratto. Il quarto motivo è stato infine disatteso, poiché l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. richiede congiuntamente la speciale tenuità del danno patrimoniale e quella dell’evento dannoso o pericoloso, evento che nella specie non può ritenersi tale per le violente modalità dell’aggressione e le conseguenze lesive riportate dalla vittima.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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