Falsità ideologica in dichiarazione sostitutiva di notorietà e responsabilità del privato (Cass. pen. Sez. 5 n. 194 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico la condotta di chi rende una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000 attestando falsamente fatti di propria diretta conoscenza. L’art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445/2000 equipara le dichiarazioni sostitutive a quelle rese al pubblico ufficiale, rendendo applicabile la disciplina codicistica. La responsabilità penale non è esclusa dalla circostanza che il dichiarante abbia ricevuto notizie o rassicurazioni da terzi, difettando in tal caso la prova dell’assenza del dolo.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società, gestore di una struttura ricettiva, era stato condannato in primo grado, tra gli altri, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico per avere attestato, in una dichiarazione sostitutiva di notorietà, il possesso dei requisiti necessari alla classificazione alberghiera. La Corte di appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva assolto l’imputato per uno dei reati contestati e rideterminato la pena, confermando però la condanna per la falsità e per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità. Avverso tale decisione, l’imputato ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha escluso la fondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si contestava la configurabilità del reato di cui all’art. 483 cod. pen. in assenza di un atto pubblico. Si è osservato che l’art. 76, comma 3, d.P.R. n. 445/2000 considera le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 come fatte a pubblico ufficiale, e che il comma 1 del medesimo articolo espressamente prevede la punibilità delle dichiarazioni mendaci ai sensi del codice penale. La giurisprudenza di legittimità ha inoltre già chiarito che la falsa attestazione resa in sede di dichiarazione sostitutiva di notorietà integra il delitto di cui alla disposizione codicistica, come ribadito da Sez. 5, n. 7857 del 2017.
La Corte ha altresì rilevato che le deduzioni del ricorrente circa le rassicurazioni ricevute dal proprietario della struttura si presentavano generiche e assertive, volte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il dichiarante, sottoscrivendo la dichiarazione, afferma la conoscenza di fatti di propria diretta conoscenza e se ne assume la piena responsabilità anche penale, senza poter invocare genericamente notizie ricevute da terzi che non risultano avere specifiche competenze tecniche.
Il secondo motivo, relativo al reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, è stato dichiarato inammissibile. Le censure, pur formalmente riferite al vizio di motivazione, non evidenziavano violazioni di legge né travisamenti della prova, ma prospettavano una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie, già analizzate in modo adeguato e coerente dai giudici di merito.
Al rigetto del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 483 c.p. – Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso