Ricorso inammissibile per censure generiche su prove e attenuanti (Cass. pen. Sez. VII n. 2509 del 21.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, perché manifestamente infondato e generico, il ricorso che si dolga del vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione di testi della lista della difesa e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, quando non specifichi la necessità di una eventuale rinnovazione istruttoria, non individui una concreta carenza motivazionale e non esplichi le ragioni che giustificherebbero le circostanze invocate. A fronte di una motivazione assorbente su entrambi i profili di censura, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 19.03.2024, emessa all’esito di un annullamento con rinvio pronunciato da questa Corte, ha confermato la condanna dell’imputato per lesioni aggravate dall’approfittamento della minorata difesa, in danno di una paziente durante il ricovero nella struttura in cui egli lavorava come infermiere.
Avverso tale sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di motivazione su due motivi di appello: la mancata ammissione di alcuni testi della lista testimoniale della difesa, disposta dal primo Giudice, e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto il carattere manifestamente infondato e, insieme, generico delle censure dedotte. Il ricorrente si duole della riduzione della lista testimoniale operata dal primo Giudice e della mancata risposta della Corte territoriale sul punto, senza però allegare alcuno dei requisiti che renderebbero la doglianza scrutinabile.
Sotto il primo profilo, la Corte sottolinea che il ricorso non specifica la necessità di una eventuale rinnovazione istruttoria. Manca, inoltre, l’individuazione di una concreta carenza motivazionale della sentenza impugnata: la doglianza resta su un piano assertivo, senza mostrare il vizio che dovrebbe inficiare la decisione.
Sotto il secondo profilo, relativo alle attenuanti generiche, il ricorrente non spiega le ragioni che giustificherebbero le circostanze invocate. La Corte ribadisce che il diniego di tali circostanze è sorretto da una valutazione che la sentenza impugnata ha sviluppato in termini di significativa gravità della condotta, connotata da particolare riprovazione.
La Corte territoriale, nel confermare la condanna, aveva valorizzato le dichiarazioni del figlio della persona offesa, che avrebbe assistito all’evento, e il riscontro offerto dalla successiva rilevazione diagnostica. Il percorso argomentativo dei giudici di merito risulta, dunque, assorbente rispetto a entrambi i profili di censura, rendendo il ricorso inammissibile.
Ne deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un’ipotesi di esonero, al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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