Proroga del 41-bis: impugnabile solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. I n. 34254 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia di applicazione o proroga del regime detentivo differenziato è impugnabile per cassazione unicamente per violazione di legge. In tale vizio rientra la mancanza di motivazione, ma solo quando questa sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare apparente. Non integra violazione di legge l’omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione della difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla. Ai fini della proroga, la sussistenza di collegamenti con l’associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo sufficiente che sia ragionevolmente ritenuta probabile.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal condannato avverso il decreto con cui il Ministro della giustizia aveva prorogato per due anni il regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis legge n. 354/1975, già applicatogli nel 2012. Il condannato era stato riconosciuto responsabile di un ruolo apicale in un’associazione mafiosa e di concorso in vari omicidi e altri reati.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 41-bis ord. pen. e 125 cod. proc. pen., per la mancata risposta alle censure del reclamo: le dichiarazioni confessorie rese anni prima, espressive del distacco dal contesto criminale, e la mancata acquisizione dei titoli citati nel provvedimento ministeriale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto processuale che governa la materia: il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è impugnabile per cassazione unicamente per violazione di legge. Il vizio di mancanza di motivazione è ricompreso in tale categoria solo quando l’atto appaia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare soltanto apparente o inidoneo a rendere comprensibile il percorso argomentativo.
Su questa base la Corte richiama un risalente e consolidato indirizzo di legittimità, secondo cui non costituisce violazione di legge l’omessa enunciazione delle ragioni per cui il Tribunale di sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione della difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi.
Quanto al merito della proroga, la Corte ribadisce che la sussistenza di collegamenti con l’associazione criminale non deve essere dimostrata in termini di certezza: è sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti. L’accertamento dell’attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito, che involge tutti gli elementi rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo, non necessariamente sopravvenuti.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la questione delle dichiarazioni confessorie era già stata ampiamente esaminata nella precedente procedura di proroga e che il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile. Il nuovo ricorso non introduce elementi nuovi idonei a fondare la denunciata violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
Analogamente, quanto all’istanza di acquisizione istruttoria, la Corte osserva che, salvo la documentazione prodotta dalla difesa e acquisita, si tratta di atti relativi a posizioni di terzi, correttamente giudicati non pertinenti rispetto alla posizione del condannato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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