Bancarotta documentale: necessari dolo specifico e scomparsa dei libri (Cass. pen. Sez. 5 n. 3165 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili costituisce fattispecie autonoma ed alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta delle stesse, richiedendo il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. La materiale scomparsa dei libri contabili o la loro tenuta in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari rappresentano semplici eventi fenomenici, che integrano l’elemento oggettivo del reato ma non sono di per sé sufficienti a dimostrare l’elemento soggettivo. L’accertamento del dolo deve fondarsi su circostanze di fatto ulteriori, tali da illuminare la ratio dell’evento, attribuendo centrale rilievo alla condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende della vita economica dell’impresa. È altresì principio consolidato che è configurabile il concorso dell’extraneus nella bancarotta fraudolenta per distrazione quando il soggetto riceve somme dalla società poi fallita con la consapevolezza dello stato di dissesto e in mancanza di titolo giustificativo, non essendo necessaria la specifica conoscenza del dissesto.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze riformava parzialmente la sentenza del tribunale di Pistoia che aveva condannato quattro imputati, tra cui amministratori di diritto e di fatto e un concorrente extraneus, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, in relazione ai fallimenti di due società. Gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo plurimi motivi, tra cui l’erronea valutazione degli elementi costitutivi dei reati e, in particolare, la carenza motivazionale in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della bancarotta documentale.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ribadito che integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità quando lo scopo è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. L’occultamento delle scritture, consistente anche nella loro omessa tenuta, è fattispecie autonoma che richiede il dolo specifico, mentre la fraudolenta tenuta delle scritture integra un’ipotesi di reato a dolo generico.

Il Collegio ha evidenziato che gli elementi per desumere il dolo non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in modo da non permettere la ricostruzione patrimoniale, essendo questi meri eventi fenomenici. Occorrono, piuttosto, circostanze ulteriori che illuminino la finalità della condotta, valorizzando il rapporto del fallito con la vita economica dell’impresa. Nel caso di specie, la corte territoriale aveva desunto l’elemento soggettivo esclusivamente dal dato oggettivo della consegna di documentazione frammentata, senza svolgere alcuna indagine sulla condotta degli imputati nel concreto rapporto con le vicende aziendali, incorrendo in un’aporia motivazionale rilevante in questa sede di legittimità.

La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi di ricorso fondati su censure di merito reiterate o su generici rinvii agli atti di appello, valorizzando il principio della cd. autosufficienza del ricorso, che impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti che si assumono travisati, anche dopo l’entrata in vigore della normativa sull’allegazione degli atti da parte della cancelleria.

Con riferimento alla posizione dell’ex-traneus, la Corte ha confermato che la sua condotta di ricezione di somme prive di causale da una società in stato di decozione integra il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, essendo sufficiente la consapevolezza che l’apporto determina un depauperamento patrimoniale ai danni dei creditori. La Cassazione ha quindi disposto l’annullamento con rinvio limitatamente ai reati di bancarotta fraudolenta documentale per tutti gli imputati, dichiarando inammissibili i ricorsi nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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