Sorveglianza speciale, aggravamento con obbligo di dimora e inosservanza delle prescrizioni (Cass. pen. Sez. I n. 34252 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza delle prescrizioni generiche da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza può essere valutata dal giudice ai fini dell’aggravamento della misura di prevenzione, non essendo l’appartenenza alla categoria soggettiva di pericolosità sufficiente a fondare la misura, che richiede invece un accertamento autonomo e attuale della pericolosità sociale. In pendenza di gravame, la valutazione di tali condotte e la conseguente decisione in tema di aggravamento spettano al giudice che procede, cioè al giudice dell’appello. Il provvedimento che aggrava la misura con l’obbligo di dimora è legittimo quando la motivazione dà conto dell’inadeguatezza delle originarie prescrizioni e della condotta violenta serbata dal prevenuto in occasione del controllo sul rispetto delle prescrizioni medesime.
Il Fatto
Il prevenuto è destinatario della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, applicata dal Tribunale in relazione alla pericolosità prevista dall’art. 4, comma 1, lett. i-ter), decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per i soggetti indiziati del delitto di cui all’art. 612-bis cod. pen.
La Corte d’appello ha confermato la misura e, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha disposto l’obbligo di dimora in aggravamento, per la durata di un anno e sei mesi, già raddoppiato a seguito del rifiuto opposto dal prevenuto di consentire l’applicazione del braccialetto elettronico per monitorare il rispetto della distanza imposta dalla persona offesa. Il prevenuto ricorre per cassazione denunciando la violazione di legge e i difetti di motivazione in punto di pericolosità e di aggravamento.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso, pur articolando numerose doglianze, è in parte inammissibile e nel complesso infondato. Il ricorrente non contesta specificamente l’iscrizione nella categoria di pericolosità sociale individuata dai conformi provvedimenti di merito, né la palesata pericolosità sociale, già desunta dalla condanna e dal procedimento per minaccia, alla luce delle ulteriori manifestazioni di violenza e di insensibilità alle prescrizioni imposte.
I giudici di merito hanno valorizzato un ulteriore reato, la resistenza a pubblico ufficiale, commesso proprio in occasione di un controllo di polizia volto a verificare il rispetto delle prescrizioni. Tale condotta è stata giudicata dimostrativa, nell’attualità, del comportamento violento del prevenuto, del tutto insensibile al rispetto delle regole e delle prescrizioni dell’autorità. Il ricorso non sviluppa alcuna critica specifica a questi elementi di fatto e alle conseguenti valutazioni sulla pericolosità.
Le deduzioni sull’omessa risposta ai motivi difensivi sono generiche, perché non indicano gli aspetti decisivi rimasti privi di risposta, mentre l’iter logico della decisione risulta chiaramente esposto e non integra la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
Quanto all’aggravamento, il ricorso omette di considerare che esso interviene dopo un primo inasprimento della durata della misura, non contestato, e dopo una specifica condotta violenta posta in essere in occasione del controllo sull’adempimento delle precedenti prescrizioni, giudicate insufficienti a contrastare la ingravescente pericolosità sociale. La Corte richiama il principio per cui l’inosservanza delle prescrizioni generiche può essere valutata ai fini dell’aggravamento (Sez. 7, n. 1576 del 07/12/2023 – dep. 2024, Mansour, Rv. 285605 – 01) e quello per cui, in caso di pendenza del gravame, la valutazione di tali condotte e la decisione sull’aggravamento spettano al giudice che procede (Sez. 1, n. 25474 del 14/01/2021, Conflitto competenza Tribunale Trieste, Rv. 281445 – 01; recentemente, Sez. 1, n. 12521 del 19/03/2026, T., Rv. 289715 – 01). Risulta così confermata la legittimità del provvedimento della Corte d’appello, assunto a seguito della motivata istanza del pubblico ministero nel contraddittorio delle parti.
Infine, poiché la difesa non ha documentato alcuna esigenza di spostamento al di fuori del comune di residenza, ove il prevenuto svolgerebbe un’attività artigianale, e poiché tale esigenza è comunque tutelabile con specifiche autorizzazioni, la motivazione non è apparente: essa indica la necessità che il prevenuto, già ritenuto insensibile alle prescrizioni, resti nel comune ove dimora per impedirgli di avvicinarsi al comune di residenza della persona offesa. Le ulteriori censure sono generiche e non ridondano in vizi della motivazione. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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