Proroga autorizzazione cava non è atto dovuto: discrezionalità e ripristino dei luoghi (Cons. Stato n. 10433 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, prevista dall’art. 15, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 17 del 1991, costituisce possibilità «ammessa» e non atto dovuto: è rimessa a scelta discrezionale dell’amministrazione, chiamata a valutare la funzionalità della prosecuzione del rapporto rispetto all’interesse pubblico sotteso. Il diniego che recepisca e faccia proprio un parere regionale non irragionevolmente richiesto non è viziato da incompetenza né da difetto di motivazione, specialmente ove il parere sia ancorato all’inadempimento dell’impresa e all’incerta realizzazione dell’opera finale. La scadenza del titolo determina di per sé la cessazione del rapporto e l’obbligo di ripristino dei luoghi, senza che il termine concesso per la rimessione in pristino sia di per sé irragionevole. Non è configurabile un legittimo affidamento che scaturisca da precedenti proroghe, quando il diniego poggi su autonoma e assorbente motivazione fattuale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui l’Unione della Romagna Faentina aveva respinto la proroga annuale dell’autorizzazione all’attività estrattiva già rilasciata dal Comune per cinque anni e più volte prorogata, in conformità al piano di coltivazione di cava funzionale alla realizzazione dell’invaso e delle arginature della cassa di espansione per la laminazione delle piene del torrente Senio. Con lo stesso atto l’amministrazione ordinava l’interruzione immediata della coltivazione, la messa in sicurezza del sito e il ripristino dei luoghi nel termine di 45 giorni.
La ricorrente deduceva l’incompetenza del dirigente autore del provvedimento, l’illegittimo fondamento del diniego su un parere regionale non previsto dalla normativa, la carenza motivazionale e istruttoria, la sproporzione del termine per lo sgombero, la violazione del legittimo affidamento, il difetto di comparazione degli interessi, la mancata qualificazione dell’istanza come nuova richiesta autorizzativa e l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Il TAR Emilia-Romagna respingeva il ricorso; la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anziché dichiarare inammissibili le censure del primo grado, ritenendo assorbente la loro infondatezza nel merito, quale «ragione più liquida». Sull’incompetenza del dirigente, il Collegio valorizza la convenzione con cui il Comune ha trasferito all’Unione le funzioni di gestione dell’attività edilizia e delle politiche ambientali: la proroga configura atto gestorio, privo di valore di indirizzo o controllo politico, rientrante nelle funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000. Né si profila una concessione di bene demaniale che attribuirebbe la competenza al Consiglio comunale.
Quanto al parere regionale, la Corte osserva che il diniego lo recepisce e lo fa proprio, condividendone il contenuto, e che la richiesta era giustificata dalla valenza regionale dell’opera pubblica. Non è ravvisabile incompetenza, poiché l’amministrazione ha assunto una determinazione libera e discrezionale, fondata su un parere non irragionevolmente richiesto.
Sulla motivazione, il parere richiama l’inadempimento dell’impresa rispetto agli obblighi convenzionali e l’impossibilità di completare l’opera in tempi certi e rapidi, a fronte della rilevanza strategica dell’intervento per la sicurezza idraulica: motivazione non irragionevole né circostanziatamente confutata. Non rilevano le proposte alternative, non competendo all’organo consultivo il contraddittorio, né l’invocato legittimo affidamento, perché il diniego poggia su autonoma ragione fattuale che prescinde dall’interpretazione dell’art. 15 l.r. n. 17 del 1991 e dalle proroghe pregresse.
Sul termine di 45 giorni per il ripristino, il Collegio ritiene che la scadenza dell’autorizzazione determinasse di per sé la cessazione con naturale obbligo di rimessione in pristino, noto ab origine all’impresa. Il diverso termine di sei mesi dedotto non è sorretto da evidenza circostanziata. Sull’omesso preavviso di rigetto, il procedimento era avviato su istanza di parte e mancano elementi conoscitivi che l’impresa avrebbe potuto apportare. Infine, la mancata qualificazione dell’istanza come nuova autorizzazione non incide sulle valutazioni espresse. L’appello è respinto, con assorbimento della domanda risarcitoria e compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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