Comunicazioni di ricalcolo Agea prive di effetto: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lombardia n. 1129 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le comunicazioni di ricalcolo del prelievo supplementare nel regime quote latte, già notificate da Agea prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 69/2023, sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate secondo i nuovi commi della disciplina. La sopravvenienza normativa che priva di effetti l’atto impugnato determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, che va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate in ragione del factum principis.
Il Fatto
Una società agricola aveva impugnato dinanzi al TAR la comunicazione con cui Agea aveva comunicato il ricalcolo del prelievo supplementare imputato all’azienda per i periodi 2000/01 e 2005/06, oltre interessi, in esecuzione di sentenze dell’autorità giudiziaria, nonché l’aggiornamento del Registro nazionale dei debiti.
Nel corso del giudizio, la società ricorrente depositava memoria con cui rappresentava che l’art. 10-bis, quarto comma, del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 103/2023, aveva disposto che tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate da Agea prima dell’entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da quelle effettuate ai sensi dei nuovi commi. Poiché il provvedimento impugnato era stato notificato il 05.12.2022, ossia prima dell’entrata in vigore della legge n. 103/2023, la ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutate le memorie delle parti, ha rilevato che la società ricorrente e l’Agenzia resistente erano pervenute ad analoghe conclusioni, chiedendo entrambe la definizione del giudizio in ragione della sopravvenienza normativa.
La disposizione richiamata, nel qualificare come prive di effetto le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, incide direttamente sull’atto impugnato, che risulta privo di qualsivoglia efficacia giuridica. La sostituzione con le nuove comunicazioni da effettuare ai sensi dei commi precedenti comporta, infatti, l’assorbimento e la neutralizzazione dell’atto originariamente gravato.
In tale contesto, il Collegio ha ritenuto che non vi fosse ragione per discostarsi dalle comuni richieste delle parti, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La definizione in rito discende, pertanto, non da una valutazione di merito sulla legittimità dell’atto impugnato, ma dal venir meno dell’interesse strumentale alla sua caducazione, atteso che l’ordinamento ha già espressamente privato di effetti il provvedimento.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, in considerazione del factum principis che ha costituito la causa dell’intervenuta improcedibilità, dovendosi escludere la soccombenza virtuale in ragione dell’evento normativo sopravvenuto.
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Nota della Redazione
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