Proroga di tre mesi del controllo sulle spese elettorali comunali (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 11 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, i controlli sulle spese elettorali devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. Il potere di proroga presuppone una motivazione concreta, fondata su circostanze oggettive che rendano impossibile la conclusione del controllo nel termine ordinario. La carenza degli elementi informativi dei consuntivi presentati, con conseguente necessità di ulteriore attività istruttoria non ancora conclusa, integra il presupposto della proroga. Il termine massimo di tre mesi opera come limite inderogabile e non è frazionabile in ulteriori proroghe.

Il Fatto

Le elezioni amministrative del giugno 2024 hanno interessato, in Umbria, il Comune di Perugia, la cui popolazione supera i 30.000 abitanti. Nei comuni di tale dimensione il Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo verifica la conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

I consuntivi sono stati presentati in un arco temporale compreso tra l’11 luglio 2024 e il 29 agosto 2024. Il Collegio ha rilevato che i consuntivi risultavano in diversi casi carenti degli elementi informativi necessari all’espletamento del controllo. È emersa così la necessità di svolgere ulteriore attività istruttoria, non ancora conclusa, e la questione del termine entro cui definire la verifica è arrivata all’odierna deliberazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 12, comma 3, legge n. 515/1993, che fissa in sei mesi dalla presentazione dei consuntivi il termine ordinario di conclusione dei controlli. La norma consente al Collegio di stabilire, con delibera motivata, un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi.

Il quadro normativo di riferimento è completato dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, d.l. n. 91/2014, che attribuisce al Collegio la verifica di conformità delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, e dall’art. 14-bis, comma 1, d.l. n. 149/2013. Il Collegio richiama inoltre i primi indirizzi interpretativi della Sezione delle Autonomie, espressi con la deliberazione n. 24/2013 e con la deliberazione n. 12/2014.

Sul piano dei presupposti, il Collegio considera la variazione intervenuta nella composizione dell’organo e la circostanza che le elezioni si sono svolte a giugno 2024. Rileva, soprattutto, che i consuntivi presentati sono risultati in diversi casi carenti degli elementi informativi necessari all’espletamento del controllo.

Da tale carenza deriva la necessità di esperire ulteriore attività istruttoria, non ancora conclusa. È questo il fatto costitutivo che giustifica la proroga: il Collegio non si limita a invocare il proprio potere discrezionale, ma lo àncora a una situazione istruttoria oggettivamente incompleta.

Il Collegio delibera quindi di prorogare di tre mesi il termine per la conclusione dell’attività di controllo sui consuntivi presentati dai partecipanti alle elezioni amministrative nel Comune di Perugia. La deliberazione è trasmessa in via telematica al presidente del Consiglio comunale, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *