Prescrizione del danno erariale e inidoneità della costituzione di parte civile non coltivata (Corte dei Conti Sez. I App. n. 198 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa, la costituzione di parte civile dell’ente danneggiato nel processo penale è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale solo se la pretesa ivi azionata coincide con il danno oggetto del giudizio contabile. Ove la domanda civile riguardi un diverso titolo di danno, l’atto è inidoneo a produrre l’effetto interruttivo. La mancata coltivazione della costituzione, culminata nell’omessa precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 82, comma 2, e 523 c.p.p., integra gli estremi della revoca implicita. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data del fatto dannoso, salva l’ipotesi di occultamento doloso, con conseguente declaratoria di prescrizione ove l’invito a dedurre sia notificato oltre tale termine.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo agiva in giudizio nei confronti di un professionista, nella qualità di direttore dei lavori per la riparazione di un immobile danneggiato dal sisma del 2009, contestandogli di aver asseverato falsamente l’esecuzione di lavorazioni, captando indebitamente contributi pubblici. Il giudice di primo grado, in parziale accoglimento della domanda, condannava il convenuto al pagamento di una somma a titolo di danno erariale e da disservizio. Avverso tale sentenza proponeva appello il professionista, deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione e l’avvenuta prescrizione del diritto azionato.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando la sussistenza della giurisdizione contabile in capo al direttore dei lavori. Richiamando la nozione estensiva di rapporto di servizio, valorizza il ruolo del professionista quale soggetto che, attraverso l’asseverazione, si inserisce nell’iter procedimentale di concessione ed erogazione del contributo pubblico, svolgendo un ruolo determinante nell’allocazione delle risorse pubbliche.
Quanto alla prescrizione, la Corte osserva che il regime interruttivo applicabile non è quello di cui all’art. 66 c.g.c., ma quello di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, non essendo i fatti successivi al 7/10/2016. Ciò premesso, ritiene dirimente la verifica del contenuto della costituzione di parte civile proposta dall’ente danneggiato nel giudizio penale. La Corte rileva che la pretesa azionata in sede penale non concerneva il contributo pubblico indebitamente erogato, bensì esclusivamente la spesa per gli emolumenti corrisposti al professionista. Ne deriva l’inidoneità dell’atto a interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale.
La Corte aggiunge che, anche a voler diversamente opinare, la costituzione di parte civile doveva intendersi implicitamente revocata per mancata coltivazione: il Comune non risultava presente nelle numerose udienze successive e non aveva rassegnato conclusioni scritte, come richiesto dall’art. 82, comma 2, c.p.p. La mancata precisazione delle conclusioni integra la revoca tacita della costituzione, facendo venir meno ogni effetto interruttivo permanentemente prodottosi.
Considerato che i pagamenti risalivano al 2010 e che non era stato contestato l’occultamento doloso del danno, la Corte dichiara che, al momento della notifica dell’invito a dedurre, il diritto al risarcimento era ormai prescritto. In accoglimento del motivo di appello, annulla la sentenza impugnata, disponendo l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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