Proroga del servizio e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 889 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nuova determinazione con cui l’amministrazione, in esecuzione di un’ordinanza cautelare propulsiva, effettui una autonoma e indipendente valutazione e riconosca al ricorrente il bene della vita richiesto dà vita a un nuovo assetto del rapporto amministrativo e comporta la cessazione della materia del contendere per piena soddisfazione della pretesa attorea. Il principio factum infectum fieri nequit opera quando l’atto costituisca espressione di nuova volontà di provvedere e non mera esecuzione doverosa della pronuncia cautelare. In vista della regolazione delle spese, il giudice verifica la soccombenza virtuale e, riscontrata l’illegittimità degli atti impugnati, ne trae le conseguenze sul carico delle spese.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria del servizio di manutenzione degli impianti elettrici e speciali di un Lotto relativo a sedi universitarie, ha impugnato la nota con cui l’amministrazione aveva negato la proroga del contratto nelle more della definizione di una nuova procedura di gara. Nel frattempo, la ricorrente era risultata esclusa dalla nuova gara e, con sentenza n. 1990/2024 di questa Sezione, confermata in appello, l’esclusione era stata annullata con imposizione della riedizione della procedura selettiva a partire dalla valutazione delle offerte. Con ordinanza n. 3374/2024, il Consiglio di Stato aveva precisato che, nelle more, la ricorrente avrebbe potuto garantire la continuità del servizio.
Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato anche l’affidamento del medesimo servizio a un diverso operatore, aggiudicatario di altro Lotto, contestando il contrasto con la lex specialis che impediva la contemporanea aggiudicazione di più lotti allo stesso concorrente e l’elusione del dictum cautelare. In prossimità dell’udienza, l’amministrazione ha disposto la proroga in favore della ricorrente sino a una data successiva, riconoscendo il bene della vita richiesto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, con proprio decreto, l’amministrazione ha autorizzato la proroga del contratto in favore della ricorrente, con aumento dell’importo per un periodo di nove mesi. Tale determinazione riconosce alla ricorrente la proroga dell’affidamento del servizio oggetto del Lotto 2, da cui era scaturita la proposizione dei ricorsi.
Sebbene nelle premesse si richiami l’ordinanza cautelare che aveva imposto di affidare il servizio nelle more della decisione, il provvedimento di proroga – complessivamente considerato – integra una valutazione autonoma e indipendente dell’amministrazione, e non la mera e doverosa esecuzione di un obbligo discendente dalle pronunce cautelari. La proroga è stata disposta in ragione della necessità di avviare e concludere la nuova procedura di valutazione delle offerte, dopo l’annullamento della gara, per garantire i servizi essenziali in attesa dell’attivazione del nuovo contratto e del periodo di affiancamento.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, VI, n. 9426 del 2024; VI, n. 5662 del 2023; V, n. 4820 del 2022; C.G.A.R.S. n. 394 del 2024), il Tribunale osserva che la nuova determinazione assunta in esecuzione del rinvio disposto in sede cautelare, per il principio factum infectum fieri nequit, dà vita a un nuovo assetto del rapporto, con conseguente cessazione della materia del contendere quando l’atto sia di contenuto del tutto satisfattivo. Nella specie ricorre la piena soddisfazione della pretesa attorea, con riconoscimento del bene della vita ambito.
Sulla soccombenza virtuale, in vista della regolazione delle spese, il Collegio rileva l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, assunti in diretta violazione dell’ordinanza cautelare n. 3374/2024, che aveva stabilito che, nelle more della decisione di merito, la ricorrente avrebbe potuto garantire la continuità del servizio. Non risultava ostativa l’asserita non corrispondenza tra l’oggetto del pregresso affidamento e quello messo a gara, poiché sarebbe stato possibile tenere separate le manutenzioni degli impianti elettrici e speciali da quelli termoidraulici e di condizionamento. Le spese di giudizio sono poste a carico dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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