Onere della prova dello stato legittimo e demolizione di opere abusive (TAR Campania n. 1182 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’onere di provare l’epoca di realizzazione e lo stato legittimo dell’opera edilizia grava sul proprietario o responsabile dell’abuso destinatario dell’ordinanza di demolizione, in applicazione del principio di vicinanza della prova. La conversione di manufatti preesistenti in edifici con destinazione residenziale, in difetto di titolo abilitativo, integra intervento di nuova costruzione, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione quale atto dovuto. La valutazione degli abusi va condotta in visione complessiva e non atomistica, non essendo consentito frazionare i singoli interventi per affermarne la diversa sanabilità. L’ordinanza di demolizione, di natura vincolata, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un complesso immobiliare sito nel territorio comunale, hanno impugnato l’ordinanza con cui l’amministrazione ha ingiunto la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di tre corpi di fabbrica ritenuti privi di titolo edilizio: un fabbricato a due livelli con copertura a falda, un secondo corpo a doppia falda con ambiente interno e banco in muratura, e uno spazio pavimentato con volumi fissi a servizio di una piscina interrata.

I ricorrenti hanno dedotto che i manufatti esistono da tempo immemorabile e che una SCIA del 2017 aveva riguardato la sostituzione del tetto in amianto. Hanno poi presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, impugnando dapprima il diniego tacito con primi motivi aggiunti e, successivamente, il diniego espresso con secondi motivi aggiunti. La domanda cautelare era stata accolta con ordinanza n. 3226 del 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso introduttivo e i secondi motivi aggiunti, dichiarando improcedibili i primi, perché superati dal sopravvenuto provvedimento espresso. Il nodo centrale è lo stato legittimo dei manufatti: dalla situazione catastale di impianto del 1939 la destinazione d’uso risultava essere di “pennatone” e di “cellaio con grotta”, mentre dal sopralluogo è emersa la radicale trasformazione a uso residenziale.

I ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di titoli idonei a giustificare lo stato dei luoghi. L’aerofotogrammetria e la rappresentazione grafica del PUC attestano la presenza dei corpi di fabbrica, ma non la loro attuale configurazione e destinazione d’uso, mai autorizzata. La SCIA del 2017 riguardava solo la sostituzione del tetto in amianto ed è inidonea a giustificare l’esistente.

La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dell’intervento grava su colui che vuole dimostrare la legittimità dell’opera, in applicazione del principio di vicinanza della prova (cfr. Consiglio di Stato n. 7510/2025). L’amministrazione, in sede di contraddittorio procedimentale, aveva richiesto integrazioni documentali per dimostrare lo stato legittimo; non avendole ottenute, ha legittimamente negato la sanatoria.

Quanto alle opere descritte sub 3), la Corte ha ricordato come la valutazione degli abusi vada condotta in visione complessiva, non essendo consentito scomporre i singoli interventi per affermarne la diversa sanabilità (TAR Piemonte n. 532/2025). È stata infine respinta la censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990: l’ordinanza di demolizione, di natura vincolata, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (cfr. C.d.S. n. 8537/2025). Le spese sono state poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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