Proroga tecnica delle concessioni demaniali e termine del 2027 come limite massimo (Cons. Stato n. 3980 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 settembre 2027 fissato dall’art. 3, comma 1, della l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, costituisce limite massimo di estensione delle concessioni demaniali marittime in essere e non termine dilatorio. Esso ha natura acceleratoria, essendo posto a presidio della certezza dei tempi dell’azione amministrativa e del bilanciamento tra attuazione degli assetti concorrenziali e tutela dei rapporti preesistenti. Ne deriva che l’amministrazione, completata la gara e l’aggiudicazione, può legittimamente disporre la cessazione anticipata dei rapporti prorogati, fissando una scadenza anteriore al termine legale. La previsione dell’art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022 non attribuisce al concessionario uscente una perdurante validità del titolo, ma si limita a rendere legittima l’occupazione dell’area fino alla stipula del nuovo atto concessorio, escludendo l’applicazione delle sanzioni dell’art. 1161 cod. nav.
Il Fatto
La società appellata, titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative sul litorale del Comune di Ginosa, impugnava davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, le deliberazioni di Giunta e la determinazione dirigenziale con cui l’ente locale aveva avviato le procedure selettive per l’assegnazione di nuove concessioni, estendendo poi l’impugnazione ai verbali di gara e alla determina di aggiudicazione. Quest’ultima, in particolare, era contestata nella sola parte in cui prevedeva un affidamento diretto e temporaneo in favore degli originari concessionari fino al 15 settembre 2025, anziché fino alla stipula degli atti regolatori dei nuovi rapporti.
Il TAR accoglieva in parte il ricorso, ritenendo illegittima la limitazione della proroga al 15 settembre 2025 e affermando che la concessione avrebbe dovuto essere estesa fino al convenzionamento con i nuovi concessionari. Il Comune proponeva appello, ottenendo in sede cautelare la sospensione dell’esecutività della sentenza con ordinanza n. 3858/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sul sesto motivo, di portata assorbente rispetto alle censure di rito e alla doglianza sulla vigenza della concessione alla data di entrata in vigore della novella. La questione centrale riguarda la corretta lettura del sistema introdotto dal d.l. n. 131/2024, che ha ridisegnato la disciplina delle concessioni demaniali marittime.
Il Consiglio di Stato condivide l’impianto del primo giudice quanto alla compatibilità unionale della proroga, ma ne rovescia l’esito applicativo. Il termine del 30 settembre 2027 opera esclusivamente come limite massimo; se l’amministrazione conclude la gara in epoca anteriore e i nuovi concessionari sono pronti all’ingresso, le concessioni prorogate possono venire a scadenza anche prima. La ratio della proroga, definita tecnica, è quella di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento, in stretta correlazione con l’obbligo dei Comuni di bandire le gare.
Assume rilievo l’art. 4, comma 3, della l. n. 118/2022, che impone di avviare la procedura almeno sei mesi prima della scadenza del titolo e, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2027. Da tali disposizioni discende che la regola è esperire e concludere le gare senza indugi, mentre il ricorso ai termini massimi costituisce eccezione. Il termine in parola non è quindi dilatorio, ma acceleratorio, in funzione dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 2380 del 2019 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5522 del 2014.
Quanto all’art. 4, comma 7, della l. n. 118/2022, la Sezione ne precisa la portata: la norma non dispone alcuna perdurante validità o efficacia della concessione in capo al concessionario uscente, ma si limita a escludere l’illegittimità dell’occupazione dell’area demaniale fino alla stipula del nuovo atto, evitando l’applicazione delle sanzioni dell’art. 1161 cod. nav. o la richiesta dell’indennità per occupazione abusiva.
La scelta del Comune di fissare la scadenza al 15 settembre 2025 risulta pertanto ragionevole e funzionale a garantire lo svolgimento della stagione estiva e le operazioni prodromiche al subentro dei nuovi concessionari, scelti su base concorrenziale. La pretesa di protrarre i rapporti fino al convenzionamento, o addirittura fino al 2027, sottende invece una finalità dilatoria incompatibile con il diritto unionale e attribuisce agli ex concessionari un vantaggio ingiustificato. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto nelle parti oggetto di gravame, con integrale compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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