Cittadinanza: irreprensibilità assoluta non è requisito per la naturalizzazione (Cons. Stato n. 3378 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sull’integrazione sociale dello straniero richiedente la cittadinanza italiana, pur dovendo tenere conto di fatti penalmente rilevanti, non può ispirarsi a un criterio di assoluta irreprensibilità morale o di impeccabilità sociale. Un simile criterio comporterebbe l’impossibilità di ottenere la cittadinanza per il solo fatto di avere commesso un reato, anche risalente nel tempo e di non grave entità. Esso realizzerebbe un’irragionevole chiusura della collettività nazionale, in assenza di un effettivo interesse pubblico a tutela della collettività e in presenza di mere fattispecie di sospetto. Il diniego fondato su un unico precedente contravvenzionale, in difetto di ulteriori elementi di controindicazione e in presenza di un percorso di integrazione documentato, è illegittimo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro dell’Interno del 24 febbraio 2020, che ha respinto la sua domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione. Il diniego si fondava su un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, relativo a un fatto del 2006 e divenuto esecutivo nel 2008.
Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere e carenza di istruttoria, sostenendo che la pena era stata estinta per indulto e che il suo inserimento sociale meritasse una valutazione più favorevole. Il TAR, con sentenza n. 18844/2024, ha respinto il ricorso. Ha qualificato la concessione della cittadinanza come atto di alta amministrazione ampiamente discrezionale, sottolineando il disvalore sociale della fattispecie e la sua collocazione nel decennio antecedente alla domanda. Ha inoltre escluso che l’indulto e l’estinzione del reato eliminino il potere valutativo dell’Amministrazione sul comportamento pregresso. Contro questa pronuncia è proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama un proprio orientamento, espresso da Cons. Stato, Sez. III, 08/06/2023, n. 5626: il giudizio di integrazione non può fondarsi su un parametro di irreprensibilità assoluta. Adottare quel metro significherebbe precludere la cittadinanza a chiunque abbia commesso un reato, anche remoto e di modesta entità, comprimendo un interesse legittimo connesso all’esercizio di diritti fondamentali senza un apprezzabile interesse pubblico.
Nel caso concreto il Collegio rileva che l’appellante ha un unico precedente, per art. 186 del codice della strada. Si tratta di fattispecie contravvenzionale, riferita a fatti risalenti a circa quattordici anni prima del provvedimento. Dopo di allora non risultano problemi con la giustizia. La documentazione attesta un’integrazione effettiva: coniugato, con due figlie minori, proprietario di un’abitazione, titolare di un’attività economica nel settore degli impianti idraulici e di climatizzazione.
Il Consiglio di Stato non nega il disvalore sociale della guida in stato di ebbrezza, valorizzato dal TAR. Ritiene però che l’assenza di ulteriori reati e di altri elementi di controindicazione debba essere apprezzata positivamente nelle specifiche circostanze del caso.
Quanto all’estinzione del reato, l’istanza ex art. 460, comma 5, c.p.p. è stata presentata il 28 giugno 2020, dunque dopo l’adozione del provvedimento, e l’ordinanza dichiarativa è del 14 luglio 2020. Il Collegio osserva che quel provvedimento ha natura dichiarativa: l’estinzione si era già prodotta automaticamente per effetto del pagamento della pena pecuniaria e della mancata commissione di ulteriori contravvenzioni della stessa indole. Tali dati rientravano nel patrimonio informativo del Ministero e imponevano una ponderazione più attenta degli interessi in gioco.
Il provvedimento è inoltre contraddittorio: afferma che la mancata integrazione sarebbe desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, ma poi menziona soltanto l’unico precedente penale. L’appello è quindi accolto, la sentenza di primo grado riformata e il provvedimento annullato, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 460 c.p.p. – Requisiti del decreto di condanna
- Art. 186 C.d.S. – Guida sotto l'influenza dell'alcool