Ottemperanza al giudicato: spese di precetto escluse nel giudizio (TAR Sicilia n. 1658 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non può liquidare le spese accessorie che non siano funzionali all’introduzione del giudizio stesso. Rientra in tale categoria il compenso per l’atto di precetto, estraneo alla fase di ottemperanza e non liquidabile in questa sede. Il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è pertanto accolto nei limiti del solo importo oggetto del titolo esecutivo, con esclusione della somma riferita al precetto. Sussistono i presupposti dell’ottemperanza in presenza della mancata impugnazione del titolo e del decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996. Il munus di Commissario ad acta è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Palermo, passata in cosa giudicata, notificata all’amministrazione il 19.10.2018. La domanda riguardava la declaratoria dell’inottemperanza dell’ente intimato e la condanna all’adozione degli atti esecutivi, in particolare al pagamento di € 2.060,00 oltre interessi, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Il giudizio era stato sospeso per la pendenza della procedura di cui all’art. 243-bis d.lgs. n. 267/2000 nei confronti dell’amministrazione. Chiusa la procedura, il Presidente ha acquisito d’ufficio la documentazione attestante la definizione, consentendo la ripresa del processo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che nell’importo richiesto è compresa la somma di € 458,74 riferita a un pregresso atto di precetto del 30.11.2020. Su tale voce si concentra la prima questione giuridica.
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui in sede di ottemperanza non possono essere liquidate le spese accessorie non funzionali alla sua introduzione, tra le quali rientrano quelle del precetto. Il precedente citato è T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sent. n. 4167 del 2024. La domanda di pagamento della somma relativa al precetto è dunque esclusa dal perimetro dell’accoglimento.
Quanto ai presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il Collegio ne accerta la sussistenza: la sentenza non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione di Cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, decreto legge n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati. L’amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al pagamento di € 1.601,26. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, su istanza di parte, provvederà come Commissario ad acta, entro ulteriori sessanta giorni, il Dirigente del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà liquidato con successivo decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 del medesimo d.P.R., decorrenti dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal deposito della relazione. Il deposito degli atti del Commissario deve avvenire esclusivamente tramite il P.A.T., con il modulo dedicato per gli ausiliari.
Le spese di lite, per la regola della soccombenza e la non particolare complessità delle questioni, sono poste a carico dell’amministrazione e liquidate in € 552,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA.
Nota della Redazione
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