Proroga del trattenimento nel CPR: motivazione apparente e cassazione senza rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 7312 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Giudice di pace proroga il trattenimento dello straniero presso il CPR deve essere motivato, sia pure succintamente, con l’indicazione degli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono il presupposto. Non assolve all’obbligo di motivazione il modulo prestampato in cui siano state meramente barrate le caselle relative alla sussistenza dei presupposti, né il solo richiamo all’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. La motivazione è inesistente quando non consente al destinatario, con la normale diligenza, di individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. Ricorre quindi la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e il provvedimento deve essere cassato; ove sia decorso il termine perentorio per la convalida, la cassazione avviene senza rinvio.

Il Fatto

La Questura di Potenza, Ufficio Immigrazione, ha chiesto al Giudice di pace di Melfi la proroga del trattenimento di uno straniero presso il CPR di Palazzo San Gervasio, in ottemperanza a un decreto del Prefetto della Provincia di Roma. Il Giudice di pace ha fissato l’udienza di comparizione e, all’esito della camera di consiglio, ha convalidato la richiesta con provvedimento letto in udienza, prorogando il trattenimento per trenta giorni.

Il trattenuto ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo contenente più censure, deducendo la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per falsa applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 24 e 111 Cost.: il Giudice di pace non avrebbe indicato i presupposti specifici posti a fondamento della proroga, utilizzando solo un modulo dal formato standard. Il Ministero dell’Interno, la Questura e il Prefetto si sono costituiti ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Nel provvedimento impugnato il Giudice di pace si è limitato a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti, senza esplicitare le ragioni della proroga. La Corte rileva che il provvedimento non risulta motivato neppure succintamente e che a tale scopo non è sufficiente il mero richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998.

Il deficit è tanto più rilevante in considerazione della materia del contendere, che attiene all’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene gli elementi necessari e sufficienti affinché il destinatario, con la normale diligenza, possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata.

La Corte fa applicazione del principio già espresso dalla Cass. civ. Sez. I, ord. n. 1105/2019, richiamato dalla difesa del ricorrente. Ne deriva l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato: poiché è decorso il termine perentorio entro cui la convalida doveva essere disposta, la Cassazione pronuncia senza rinvio.

Sul piano delle spese, la Corte osserva che il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale; non vi è quindi luogo alla regolazione delle spese. Il compenso e le spese del difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, con istanza al giudice del procedimento e, ai sensi dell’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, nel caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato. L’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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