Revocazione della sentenza di cassazione: errore di fatto e autosufficienza (Cass. civ. Sez. I n. 3054 del 02.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. presuppone un errore di fatto, che si configura quando la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare. Resta esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione delle risultanze processuali. La domanda di revocazione della sentenza di cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo, anche l’esposizione dei fatti di causa e la trascrizione della parte della sentenza affetta dal vizio, così da rendere agevole la comprensione della questione controversa in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto la società in giudizio per ottenere il rendimento di due buoni postali fruttiferi, acquisiti per successione, pari alla somma indicata sul retro dei titoli e promessa in sottoscrizione. Il giudice di prime cure aveva accolto la domanda, riconoscendo la differenza rispetto a quanto già liquidato dalla società.

La sentenza di appello, riformando il provvedimento, aveva accertato che nulla era più dovuto in applicazione del decreto ministeriale del 1986 e aveva condannato la ricorrente alla restituzione della maggior somma. La Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso avverso tale sentenza. Avverso quest’ultima pronuncia la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ., affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la ricostruzione dei fatti di causa, assumendo che i buoni fossero riconducibili alla precedente serie e che i rendimenti andassero calcolati secondo la scritturazione a stampa. Il secondo motivo denunciava un errore sui fatti, per avere la Corte qualificato come mera imperfezione materiale l’apposizione del timbro di dimensioni ridotte, in contrasto con l’obbligo di chiara informazione incombente sulla società.

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo. In tema di revocazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, ravvisabile quando la decisione si fondi sull’affermazione di esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.

La ricorrente, inoltre, non ha trascritto la parte della sentenza affetta dal vizio, incorrendo nel difetto di autosufficienza. La domanda di revocazione deve contenere, a pena di inammissibilità, oltre all’indicazione del motivo prescritta dall’art. 398, comma 2, cod. proc. civ., anche l’esposizione dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per rendere agevole la comprensione della questione controversa e dei profili di censura in coordinamento con la sentenza impugnata.

Il motivo difetta altresì di decisività: la correzione dell’originaria indicazione della serie e la concentrazione della motivazione sulle rationes decidendi non risultano inficiate dal mancato rilievo espresso, poiché l’omissione non deriva da errore percettivo ma da una valutazione di irrilevanza ai fini della decisione.

Il secondo motivo, consequenziale al primo, è inammissibile perché censura la motivazione dell’ordinanza impugnata senza esplicitare i presupposti normativi dell’asserito errore revocatorio, riguardando in sostanza un errore di diritto. Il terzo motivo, non chiaramente sviluppato, è carente di autosufficienza e si traduce in un’inammissibile critica dell’interpretazione collegiale. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna alle spese, e ha dato atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *