Inammissibile il ricorso del terzo interveniente ad adiuvandum in appello (Cass. civ. Sez. Un. n. 7308 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’interventore ad adiuvandum nel processo amministrativo, che abbia aderito alle ragioni della parte adiuvata senza far valere una posizione giuridica autonoma, è privo di legittimazione a proporre ricorso per cassazione quando la parte adiuvata non abbia impugnato la decisione. La legittimazione autonoma sussiste solo se l’intervento abbia dato luogo a statuizioni sulla sua ammissibilità o a una condanna alle spese nei suoi confronti. Non integra eccesso di potere giurisdizionale, ma mero error in iudicando, il ricorso che censuri l’interpretazione delle norme del codice dell’ambiente operata dal giudice amministrativo in tema di obblighi di messa in sicurezza d’emergenza e loro indivisibilità, restando la censura confinata ai limiti interni della giurisdizione.

Il Fatto

Una società, proprietaria di una porzione di un’area già sede di uno stabilimento chimico cessato nel 1984, era intervenuta in appello dinanzi al Consiglio di Stato ad adiuvandum della società appellante, destinataria anch’essa degli obblighi di messa in sicurezza d’emergenza delle acque di falda approvati dal Comune.

Rigettato l’appello, la parte adiuvata non propose ricorso per cassazione. L’interventore impugnò invece la sentenza di appello denunciandone l’illegittimità nella parte in cui aveva qualificato come indivisibile l’obbligazione di realizzazione degli interventi, ponendo i costi a carico dei proprietari in via solidale anche oltre il valore dei singoli terreni.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite hanno dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di legittimazione attiva. L’art. 28 c.p.a. consente l’intervento di chi vi abbia interesse accettando lo stato e il grado del giudizio; l’art. 102, comma 2, c.p.a. preclude l’impugnazione all’interveniente salvo che sia titolare di una posizione giuridica autonoma. Nel caso concreto l’intervento si era risolto in mera adesione alle ragioni della parte adiuvata, la quale non aveva impugnato.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’interventore ad adiuvandum non è legittimato a proporre appello in via autonoma, salvo che l’intervento sia stato dichiarato inammissibile o vi sia stata condanna alle spese nei suoi confronti. Sul versante della legittimità, il Collegio ha confermato l’orientamento espresso da Cass. Sez. Un. n. 31266 del 2019, Cass. Sez. Un. n. 22972 del 2022 e Cass. Sez. Un. n. 32559 del 2023: l’interventore adesivo non vanta un’autonoma legittimazione, né un interesse concreto ad impugnare affermazioni pregiudizievoli svolte in via incidentale e prive della forza del giudicato.

Il Collegio ha distinto il precedente da Cass. Sez. Un. n. 32559 del 2023, ove l’ammissibilità era stata fondata sull’interesse diretto dell’impugnante a far accertare un diniego di giurisdizione nei propri confronti e sulla qualificazione degli intervenienti come enti esponenziali di interessi collettivi, agenti anche a tutela di diritti propri e autonomi. Nel caso esaminato, invece, la censura investiva statuizioni relative a situazioni giuridiche di altra parte.

Le Sezioni Unite hanno aggiunto, in via di assorbimento, che il ricorso sarebbe comunque inammissibile nel merito del dedotto eccesso di potere giurisdizionale. Il Consiglio di Stato aveva applicato gli artt. 240 e 245 del d.lgs. n. 152 del 2006 e la disciplina codicistica delle obbligazioni indivisibili, desumendo che anche il proprietario non responsabile è tenuto alle misure di messa in sicurezza d’emergenza, non frazionabili tra i diversi proprietari. Eventuali errori interpretativi integrano un error in iudicando, insindacabile in sede di legittimità perché attinente ai limiti interni della giurisdizione.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle sanzioni previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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