Responsabilità dell’amministratore per la bonifica del sito contaminato (TAR Veneto n. 321 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di precauzione di derivazione europea (art. 191 TFUE) impone misure di prevenzione del rischio sanitario e ambientale anche in assenza di tipizzazione normativa dei parametri di qualità; la mancata inclusione di una sostanza nelle tabelle dell’allegato 5, titolo V, parte IV, d.lgs. n. 152/2006 non preclude di ricavare valori di riferimento tramite il criterio dell’affinità tossicologica. Nel settore degli illeciti ambientali il nesso eziologico può essere accertato secondo la regola del “più probabile che non”, tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, senza necessità di provare dolo o colpa, restando a carico dell’operatore la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure esigibili. La nozione di operatore accolta dall’art. 302, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 ricomprende, oltre alle persone giuridiche, i soggetti che per ruolo e poteri hanno inciso sulle scelte tecniche e finanziarie rilevanti in materia ambientale.
Il Fatto
Il ricorrente, già presidente del consiglio di amministrazione di una società titolare di un sito produttivo chimico nel periodo 2003-2006, ha impugnato la diffida con cui la Provincia di Vicenza, all’esito del procedimento avviato dalla comunicazione ex art. 245 d.lgs. n. 152/2006, lo ha individuato tra i responsabili della potenziale contaminazione.
Il provvedimento dà atto di un quadro tecnico caratterizzato da attività industriali chimiche presenti sin dal 1966 e da indagini ambientali succedutesi dagli anni ’90, che hanno rilevato contaminazioni del suolo e della falda (tra cui BTF e PFAS) e misure di contenimento rivelatesi non pienamente idonee. Il ricorrente ha lamentato la violazione del principio “chi inquina paga”, il difetto di istruttoria, l’indeterminatezza dell’ordine e l’impossibilità di imputare responsabilità ad organi societari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi, in continuità con la giurisprudenza già formatasi sulla vicenda. Quanto ai pareri dell’Istituto Superiore di Sanità, il Tribunale ritiene legittimo il loro utilizzo per relationem, quali fonti di conoscenza tecnico-scientifica e non quali atti normativi; il principio di precauzione opera anche quando il legislatore non ha tipizzato i parametri, legittimando il ricorso al criterio dell’affinità tossicologica.
Sul piano dell’istruttoria, la Provincia ha assolto all’onere accertativo avvalendosi di ARPAV, acquisendo la relazione del N.O.E. di Treviso e convocando plurime conferenze di servizi. La valorizzazione della relazione di polizia giudiziaria è legittima, perché il Nucleo esplica anche funzioni di collaborazione amministrativa in materia ambientale. La comunicazione di avvio ha garantito il contraddittorio, mentre la lunga durata del procedimento è giustificata dall’eccezionale complessità del sito.
Sul nesso di causalità, il Tribunale richiama la regola del “più probabile che non” e la logica dell’art. 2050 c.c.: non serve l’accertamento di dolo o colpa, essendo sufficiente la riferibilità oggettiva del fatto all’operatore, cui spetta la prova liberatoria. La nozione di operatore ex art. 302, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 comprende i soggetti che, per ruolo e poteri, hanno inciso sulle scelte tecniche e finanziarie ambientali: il ricorrente, in posizione apicale nel periodo considerato, non ha dimostrato l’adozione di tutte le misure esigibili.
Il carattere storico dell’inquinamento non esonera chi abbia continuato l’attività o avuto poteri di intervento. La diffida, lungi dall’introdurre un obbligo nuovo e indeterminato, presidia la continuità delle attività già delineate dagli strumenti tecnico-amministrativi, ferma la possibilità di cooperazione tra coobbligati. Quanto alla solidarietà, in un danno ambientale non frazionabile la giurisprudenza esclude la quantificazione provvedimentale delle quote di responsabilità, salvi i rapporti interni di rivalsa.
La domanda risarcitoria per il ritardo è respinta per difetto di prova del pregiudizio e dell’elemento soggettivo. Il ricorso è integralmente respinto; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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