Proroghe delle concessioni balneari illegittime e disapplicabili d’ufficio (TAR Toscana n. 984 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche, anche legislative, delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, disposizione self-executing e recepita con il d.lgs. n. 59/2010. Ne consegue l’obbligo, per il giudice nazionale e per tutte le amministrazioni, comprese quelle comunali, di disapplicare la disciplina interna incompatibile nella sua interezza e di indire una procedura selettiva trasparente, imparziale e non discriminatoria. Il differimento tecnico previsto dall’art. 3, comma 3, l. n. 118/2022 opera in senso restrittivo e presuppone che l’amministrazione abbia già indetto la gara o deliberato di indirla in tempi brevissimi. La pendenza di contenziosi su singoli rapporti e la mancata adozione del piano di utilizzazione dell’arenile non giustificano il rinnovo automatico dei titoli scaduti.

Il Fatto

Il Comune di Forte dei Marmi, con delibera della Giunta n. 461 del 28 dicembre 2023, ha approvato le linee di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, differendo al 31 dicembre 2024 l’efficacia dei titoli in essere. Il provvedimento è stato adottato in applicazione dell’art. 3, comma 3, l. n. 118/2022, in attesa di una disciplina nazionale di attuazione.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha impugnato la delibera davanti al TAR Toscana, contestando il contrasto con la direttiva Bolkestein e con le norme del Trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi. Il Comune ha eccepito il difetto dello ius postulandi in capo ai difensori del libero foro dell’Autorità, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e la mancata impugnazione della successiva determina dirigenziale. Si sono costituiti i concessionari controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale supera anzitutto l’eccezione sul difetto di rappresentanza. L’AGCM aveva interpellato l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha confermato il rischio di un conflitto di interessi tra la tesi dell’Autorità e la difesa della disciplina statale: sussistono quindi i presupposti dell’art. 5 del R.D. n. 1611/1933 per il ricorso al libero foro. Quanto alla procura, il Collegio richiama Adunanza Plenaria n. 11/2025, che ha escluso l’applicabilità al processo amministrativo del novellato art. 182 c.p.c., ma ha ammesso l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. in presenza di un overruling imprevedibile.

È infondata anche l’eccezione di improcedibilità. L’interesse dell’Autorità permane, ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, l. n. 287/1990, essendo rivolto all’accertamento del corretto assetto concorrenziale e all’orientamento dell’azione amministrativa futura, pur dopo la cessazione degli effetti dell’atto. Del pari irrilevante è la mancata impugnazione della determina dirigenziale attuativa, rispetto alla quale la delibera si pone in rapporto di presupposizione necessaria, con effetto caducante dell’annullamento.

Nel merito il ricorso è accolto. La direttiva 2006/123/CE, self-executing, impone che l’uso esclusivo di una risorsa naturale scarsa sia affidato mediante procedura di selezione con garanzie di imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità, senza rinnovi automatici né vantaggi per il prestatore uscente. Il Collegio richiama Corte cost. n. 109/2024 e la giurisprudenza amministrativa che ha sancito la disapplicazione di tutte le proroghe legislative succedutesi nel tempo.

Il differimento tecnico invocato dal Comune non opera: esso presuppone l’avvenuta indizione o la deliberata imminente indizione della gara, mentre il Comune ha confermato di trovarsi in una fase del tutto preliminare. Né la pendenza di un contenzioso su alcune concessioni né la mancata approvazione del Piano di utilizzazione dell’arenile possono sospendere l’applicazione dei principi unionali. Superata anche la tesi della natura meramente contrattuale del rapporto, gli atti sono annullati previa disapplicazione della disciplina nazionale contrastante, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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