Sospensione ex lege dei nulla osta e decadenza per decorso del termine (TAR Campania n. 4117 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati, disposta dall’art. 3 del D.L. n. 145/2024 per i lavoratori provenienti da Paesi a elevato rischio di frode documentale, comporta la sospensione del decorso di tutti i termini collegati al relativo procedimento. Ne deriva che il termine di validità semestrale del nulla osta non può decorrere nel periodo di sospensione e che è illegittimo, per violazione e falsa applicazione della norma sopravvenuta, il provvedimento di decadenza fondato sul mero decorso del tempo. La mancata finalizzazione della procedura non è imputabile al beneficiario che abbia tempestivamente attivato gli uffici consolari per il rilascio del visto d’ingresso.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato istanze per il rilascio di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato in favore di lavoratori stranieri, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998. Lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha concesso i nulla osta in data 1 aprile 2024, consentendo l’avvio della fase per l’ottenimento del visto d’ingresso.
Nelle more è entrato in vigore il D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, che all’art. 3 ha previsto, per i lavoratori provenienti da Paesi considerati a elevato rischio di frode documentale, tra cui il Bangladesh, la sospensione automatica dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati e dei procedimenti per il rilascio del visto. In data 17 agosto 2025 l’Amministrazione ha dichiarato la decadenza del nulla osta per decorso del termine di validità semestrale di cui all’art. 31, co. 4, del D.P.R. n. 394/1999. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, reputando assorbito il primo motivo e concentrando l’esame sulle doglianze di matrice sostanziale. Il vizio centrale risiede nella violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.L. n. 145/2024.
La norma, intervenuta nelle more del procedimento, ha introdotto una causa di sospensione automatica dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di lavoratori provenienti da Paesi a rischio. Il comma 2 stabilisce che l’efficacia dei nulla osta è sospesa fino alla conferma espressa, da parte dello sportello unico, del positivo espletamento delle verifiche, e che nelle more sono sospesi i procedimenti per il rilascio del visto d’ingresso.
Da tale ricostruzione il Collegio deduce un corollario decisivo: la sospensione legale di un procedimento o dell’efficacia di un atto amministrativo comporta, quale effetto connaturato, la sospensione del decorso di tutti i termini collegati, incluso il termine di validità del nulla osta.
L’Amministrazione ha invece dichiarato la decadenza per decorso del termine semestrale, ignorando la circostanza dirimente della sospensione ex lege. Ha operato come se il decreto non fosse mai stato emanato, applicando una norma sulla decadenza la cui operatività era stata neutralizzata dalla legge stessa.
Il Collegio esclude altresì ogni addebito di inerzia in capo al beneficiario: pochi giorni dopo il rilascio del nulla osta egli ha effettivamente compulsato gli uffici diplomatici italiani nel Paese di origine per ottenere il visto, così realizzando la condotta diligente esigibile. La mancata finalizzazione della procedura dipende da un impedimento legale e dalla conseguente inerzia dell’Amministrazione, che non ha completato le verifiche imposte dal decreto. Il provvedimento è quindi annullato, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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