Proscioglimento in appello per prescrizione emesso de plano è nullità assoluta (Cass. pen. Sez. IV n. 37244 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. La sentenza di appello che dichiari l’estinzione del reato per prescrizione in fase predibattimentale, senza alcuna forma di contraddittorio, è affetta da nullità assoluta e insanabile ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. b) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. L’imputato conserva l’interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità, non essendo tale interesse bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata del processo. La causa estintiva non prevale sul vizio processuale, dovendo la Corte di appello procedere in udienza nel contraddittorio tra le parti.
Il Fatto
Il Tribunale di Terni aveva condannato l’imputato per il reato di furto in abitazione e con strappo di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza emessa ex art. 129 cod. proc. pen., in riforma della pronuncia di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione. La decisione era stata adottata in esito a camera di consiglio fissata senza avviso alle parti e senza la loro partecipazione.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. Il ricorrente ha lamentato la mancata notificazione, a sé e al difensore, dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, con preclusione della possibilità di interloquire per ottenere il proscioglimento nel merito. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che dagli atti, consultabili in ragione del dedotto error in procedendo, risulta che la Corte d’appello ha prosciolto per prescrizione l’imputato senza che la deliberazione fosse preceduta dal confronto in udienza con le parti. Richiama il consolidato orientamento secondo cui nel giudizio d’appello non è consentita la pronuncia predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’art. 469 ovvero dell’art. 129 cod. proc. pen., con citazione di Sez. 2 n. 33741 del 2016 e Sez. 6 n. 50013 del 2015.
Secondo tale indirizzo la sentenza predibattimentale di appello emessa de plano è viziata da nullità assoluta e insanabile. Le Sezioni Unite n. 28954 del 2017 avevano tuttavia affermato che, in tale ipotesi, la causa estintiva prevale sulla nullità, salvo che risulti evidente la prova dell’innocenza, dovendo la Cassazione adottare la formula di merito di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte rileva che tale percorso è oggi superato dall’intervento della Corte costituzionale n. 111 del 2022. Il Giudice delle leggi ha ritenuto l’interpretazione del diritto vivente in contrasto con gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. ed ha dichiarato incostituzionale l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui è interpretato nel senso dell’inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso dell’imputato avverso la sentenza di appello che in fase predibattimentale, senza contraddittorio, abbia dichiarato la prescrizione.
Il principio di ragionevole durata non è configurabile in assenza di un «giusto» processo. Il diritto di difesa e la ragionevole durata non possono entrare in comparazione indipendentemente dalla completezza delle garanzie: un processo carente sul piano delle garanzie non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata. Ne consegue che la Corte d’appello, anche quando la prescrizione sia intervenuta nelle more del giudizio di impugnazione, è tenuta a procedere in udienza nel contraddittorio, anche in vista di una possibile rinuncia dell’imputato alla prescrizione o dell’interlocuzione su formule più ampiamente liberatorie.
Pertanto la sentenza impugnata è annullata, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Firenze perché proceda al giudizio previa instaurazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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