Prescrizione e rinvio per legittimo impedimento del difensore (Cass. pen. Sez. IV n. 37246 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio dell’udienza disposto su richiesta del difensore che deduca un legittimo impedimento non comporta la sospensione della prescrizione per l’intera durata del differimento, ma soltanto per il tempo necessario a rimuovere l’impedimento accertato. Una volta riconosciuta la fondatezza dell’impedimento, il giudice non può far discendere dal rinvio un effetto sospensivo commisurato all’intero arco temporale fino alla nuova udienza. Ne consegue che il termine estintivo può maturare prima della decisione di appello, con obbligo di pronunciare sentenza di non doversi procedere per prescrizione. In presenza di causa estintiva, alla Corte di cassazione è precluso lo scrutinio dei vizi di motivazione, salvo che il proscioglimento più favorevole emerga dai limiti di deducibilità del vizio nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 12 novembre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia il 17 novembre 2022 nei confronti dell’imputato per il delitto di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 7 e 11 cod. pen., commesso il 31 dicembre 2011. Il fatto riguardava la sottrazione di valori trasportati per conto di una società di trasporto valori, con effrazione dei sigilli e abuso della prestazione d’opera. Due coimputati erano stati assolti.
Avverso la sentenza di appello il difensore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione delle norme sulla prescrizione, il vizio di motivazione sulla responsabilità e il vizio sul trattamento sanzionatorio, in particolare per la mancata esclusione dell’aggravante del mezzo fraudolento dopo l’assoluzione del coimputato cui era stata contestata l’azione diversiva.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria la questione del computo della prescrizione, rilevando che il termine massimo per il reato contestato è pari ad anni dodici e mesi sei, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. La data di consumazione risale al 31 dicembre 2011.
Il punto centrale riguarda il rinvio disposto dal Tribunale all’udienza del 12 maggio 2022, a fronte della richiesta del difensore per concomitante impegno professionale. La Corte di appello aveva ritenuto che la sospensione avesse operato per l’intera durata del rinvio fino al 10 novembre 2022, escludendo così la maturazione del termine estintivo.
Il ricorrente ha sostenuto che il giudice, nel concedere il rinvio su richiesta motivata dal legittimo impedimento, non può poi sospendere la prescrizione per tutto il periodo del differimento. La Corte ha ritenuto non manifestamente infondato tale motivo, evidenziando l’incongruenza tra il riconoscimento dell’impedimento e l’attribuzione al rinvio di un effetto sospensivo esteso all’intero arco temporale.
Secondo il ragionamento della Corte, il termine massimo è decorso al 30 giugno 2024. Aggiungendo il periodo di sospensione — anche volendolo considerare nell’intero arco fino all’udienza successiva, pari a 179 giorni — la prescrizione risulta maturata in via definitiva al 29 dicembre 2024, in assenza di ulteriori periodi sospensivi.
Rilevata l’estinzione, la Corte richiama il principio per cui, in presenza di una causa estintiva, è precluso lo scrutinio dei vizi di motivazione, salvo che il proscioglimento più favorevole emerga entro i limiti di deducibilità del vizio. Sul punto cita Sez. I n. 35627 del 18.04.2012 e Sez. VI n. 48461 del 28.11.2013. Poiché tale evenienza non ricorre, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
Nota della Redazione
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