Protesto assegno senza provvista: rileva la titolarità esteriore del conto (Cass. civ. Sez. I n. 1658 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di assegno bancario privo di provvista, il protesto va levato al nome del soggetto cui è esteriormente riferibile la titolarità del conto, salvo che sussista manifesta difformità tra la firma di traenza apposta sull’assegno e lo specimen in possesso della banca. In quest’ultimo caso la banca ha l’obbligo di evitare che il protesto sia levato al nome del correntista. La banca che abbia fornito nella dichiarazione sostitutiva di protesto indicazioni esatte non risponde dell’erronea levata, che resta a lei non imputabile. Il relativo accertamento di fatto, se congruamente motivato, è insindacabile in cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto dichiararsi illegittimo il protesto di un assegno bancario, levato dalla camera di commercio, con conseguente cancellazione del proprio nominativo dall’elenco dei protesti, oltre alla condanna della banca al risarcimento dei danni. L’attore sosteneva che l’erronea levata del protesto fosse addebitabile all’istituto di credito.

Il tribunale accolse la domanda di cancellazione ma respinse quella risarcitoria, escludendo ogni responsabilità della banca, che aveva correttamente effettuato la dichiarazione sostitutiva di protesto. La corte d’appello confermò la decisione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione in sette motivi; la banca, incorporante l’originaria cassa di risparmio, ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

I motivi sono esaminati unitariamente per connessione e dichiarati inammissibili, perché si risolvono in un tentativo di sovvertimento del giudizio di merito attraverso distinzioni nominalistiche. La sentenza impugnata ha accertato che l’assegno era stato firmato in nome e per conto della società, su un conto corrente alla stessa intestato presso una filiale bancaria.

Posto il titolo all’incasso, la banca aveva effettuato la dichiarazione sostitutiva di protesto per mancanza di fondi, indicando correttamente come intestataria del conto la società e come causale la carenza di provvista. Secondo la corte territoriale, l’indicazione del firmatario come traente non poteva ingenerare confusione sul soggetto nei cui confronti procedere al protesto, poiché le linee guida della Banca d’Italia prevedono che, in caso di assegno emesso per rappresentanza espressa, debba essere protestato il correntista.

La Corte conferma il principio per cui il protesto va levato al nome del soggetto cui è esteriormente riferibile la titolarità del conto, salvo manifesta difformità tra firma di traenza e specimen. Richiama sul punto Cass. Sez. 6-3 n. 11607 del 2019 e Cass. Sez. 1 n. 23719 del 2019. La sentenza è conforme a tale insegnamento, avendo considerato l’errore non imputabile alla banca e non avendo escluso l’erroneità del protesto.

La motivazione non è apparente, emergendo in modo comprensibile la ratio decidendi, e non contiene errori di diritto. Le censure si infrangono contro l’accertamento di fatto che distingue la società correntista dal soggetto persona fisica firmatario in rappresentanza. Generica, e confinata nel merito, resta la tesi del concorso di colpa della banca. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *