Protezione speciale, conversione del permesso anche dopo il Decreto Cutro (TAR Sicilia n. 1109 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regime transitorio dettato dall’art. 7 del d.l. n. 20/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 50/2023, continua ad applicare la disciplina previgente ai permessi di soggiorno per protezione speciale richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto. Ne deriva che resta ferma la facoltà di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti di legge. La data di presentazione dell’istanza di protezione speciale costituisce l’unico sbarramento temporale rilevante, senza che possano aggiungersi condizioni ostative implicite. È irrilevante, ai fini della convertibilità, che il titolo sia stato rilasciato dalla Commissione Territoriale anziché dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, poiché i presupposti restano quelli dell’art. 19 t.u. immigrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato il 14.05.2024 con scadenza 23.08.2025, in forza di un provvedimento della competente Commissione Territoriale adottato ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 nella formulazione introdotta dal d.l. n. 130/2020. In data 25.07.2025 presentava istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
La Questura competente rigettava l’istanza, dichiarandola manifestamente irricevibile, sul presupposto dell’avvenuta abrogazione del meccanismo di conversione per effetto della legge n. 50/2023. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, che in sede cautelare accoglieva l’istanza con ordinanza. All’udienza pubblica del 03.03.2026 il ricorso era trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’operatività del meccanismo di conversione dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 20/2023. Il ricorrente sosteneva che, per tutti i permessi per protezione speciale richiesti prima del Decreto Cutro, trovasse ancora applicazione la disciplina previgente, per effetto della disposizione transitoria dell’art. 7. La deduzione è ritenuta fondata.
Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. Il comma 2 dell’art. 7 stabilisce che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito della Questura, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, fa salva la medesima disciplina per i procedimenti pendenti davanti alla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo. Il comma 3 prevede che i permessi già rilasciati ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, siano rinnovati per una sola volta e con durata annuale, restando ferma la facoltà di conversione in permesso per motivi di lavoro.
Il Collegio richiama il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, recepito dalla circolare ministeriale del 29.05.2024, secondo cui la convertibilità permane se le istanze sono state presentate prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, se i titoli sono stati rilasciati prima del 05.05.2023 e sono in corso di validità, oppure se rilasciati successivamente in forza di provvedimenti giurisdizionali. Viene richiamato il principio espresso da Cons. Stato, Sez. III n. 3314 del 2024, secondo cui la legge ha posto come sbarramento temporale unicamente la data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, senza consentire l’inserimento di ulteriori condizioni ostative implicite.
Il Tribunale esclude che possa assumere rilievo ostativo la circostanza che l’originaria richiesta fosse rivolta al riconoscimento della protezione internazionale anziché di quella speciale. Il richiamo alla giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Emilia Romagna nn. 246/2024 e 225/2024 e TAR Sicilia, Sez. III n. 908 del 2025, conferma che i presupposti restano quelli dell’art. 19 t.u. immigrazione, indipendentemente dalla procedura di rilascio. Parimenti irrilevante è che il titolo sia stato rilasciato dalla Commissione Territoriale anziché dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria: una diversa interpretazione determinerebbe una illegittima disparità di trattamento tra posizioni identiche. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna dell’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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