Tolleranze costruttive in zona sismica e piscina non inclusa nella sanatoria (TAR Calabria n. 14 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un abuso edilizio, l’ordinanza di demolizione ha natura vincolata e non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, né sussiste un obbligo generale dell’amministrazione di attivare un contraddittorio finalizzato alla sanatoria: l’art. 19 l. n. 241/1990 opera solo a seguito di SCIA e l’art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001 presuppone un’istanza del privato. Le tolleranze costruttive di cui all’art. 34 bis d.P.R. n. 380/2001, ove l’immobile ricada in zona sismica, richiedono l’autorizzazione di cui all’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, sicché in difetto le opere restano prive di valido titolo. In caso di discordanza tra relazione tecnica e tavole grafiche allegate al titolo edilizio, prevale il dato letterale chiaro della relazione.
Il Fatto
Una società proprietaria di un villaggio turistico impugna l’ordinanza con cui il responsabile dell’area tecnica del Comune ha ingiunto la demolizione di plurimi manufatti realizzati, in tutto o in parte, in assenza di valido titolo edilizio ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, con ripristino dello stato dei luoghi.
La ricorrente deduce la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’omessa attivazione del contraddittorio in vista della sanatoria, il difetto di istruttoria e di motivazione su ciascun abuso contestato e, infine, l’illegittima mancata delimitazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza. Nel giudizio si è costituito il Comune, chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo richiamando l’orientamento consolidato: l’ordinanza di demolizione è misura rigidamente ancorata a presupposti di fatto e di diritto e va emessa senza indugio, senza necessità di comunicazione di avvio, non potendo la sua carenza condurre, per ciò solo, all’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude che dall’art. 19, comma 3, l. n. 241/1990 e dall’art. 36 bis d.P.R. n. 380/2001 possa desumersi un generale dovere di collaborazione dell’amministrazione alla sanatoria. La prima norma opera solo a seguito di SCIA, con oggetto e tempi limitati; la seconda presuppone un’istanza del privato, confermando che nessun obbligo di prevenzione grava sull’amministrazione.
Passando agli abusi contestati, il Collegio fa proprie le risultanze della consulenza tecnica. Per il “Corpo A” il consulente ha accertato che le concessioni in sanatoria del 1999 non riguardavano gli abusi contestati, ma opere site in altre aree. La difesa della ricorrente, fondata sull’art. 34 bis, è respinta: poiché la Regione Calabria è zona sismica ai sensi dell’art. 83 d.P.R. n. 380/2001, le tolleranze costruttive richiedono l’autorizzazione di cui all’art. 94, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, nella specie non rilasciata.
Il locale tecnico seminterrato non è qualificabile come intervento di edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. e-ter), d.P.R. n. 380/2001, poiché la sua funzione di intercapedine presuppone la piscina, destinata alla demolizione. Quanto alla piscina del “Corpo D”, il Collegio richiama il principio per cui, in caso di discordanza tra relazione tecnica e tavole grafiche, prevale il dato letterale chiaro della relazione: la sanatoria del 1999 non costituisce titolo della piscina, restando l’opera abusiva.
Il quarto motivo è respinto: non è richiesta compiuta indicazione dei parametri catastali quando l’area acquisibile coincida con l’area di sedime, e il requisito soggettivo attiene al successivo provvedimento di acquisizione gratuita, non all’ordine di demolizione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al compenso del consulente.
Nota della Redazione
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