Carta docenti ai docenti precari, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 263 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accoglie l’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, legittima la declaratoria dell’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo. Il Collegio nomina il commissario ad acta e subordina l’eventuale sua attivazione al perdurante inadempimento, fissando l’astreinte nella misura degli interessi legali, con limite massimo pari al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.
Il Fatto
Un docente, legato all’amministrazione scolastica da contratti a tempo determinato, ottiene dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica”, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre alla condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico di euro 1.000,00 e alla rifusione delle spese.
La sentenza non viene impugnata e passa in giudicato. Il docente la notifica all’amministrazione per l’esecuzione e, decorso senza esito il termine dilatorio dei 120 giorni, propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione. Il ricorso rientra nell’ipotesi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di agire in ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il TAR verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. Risultano rispettati i termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. È altresì decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato, come da certificazione in atti.
Accertata l’assenza di prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova in forme conformi alle disposizioni sul processo amministrativo telematico. Nomina quindi commissario ad acta il responsabile della competente direzione generale, con facoltà di delega, incaricato di porre in essere gli atti esecutivi nell’ulteriore termine di 60 giorni ove il primo decorra invano. Preciso il rilievo che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Accolta anche la domanda di pagamento della somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio quantifica l’astreinte negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Fissa il dies a quo al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, richiamando sul punto l’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Il limite massimo è individuato nel 10% dell’importo dovuto, in linea con il criterio della non manifesta iniquità e con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che richiama i principi sovranazionali di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola sanzionatoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con riduzione del 50% in ragione della natura seriale del contenzioso e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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