Requisiti minimi e principio di equivalenza nelle gare pubbliche (TAR Lombardia n. 3671 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’interpretazione della lex specialis di gara, la mera previsione di una prestazione tra gli oneri a carico del concessionario o tra i contenuti dell’attività di gestione indicati a titolo esemplificativo non è sufficiente a qualificarla come requisito minimo essenziale dell’offerta, la cui carenza determini l’automatica esclusione dalla procedura. L’esclusione per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di esplicita comminatoria, può operare solo quando la legge di gara qualifichi con assoluta certezza determinate caratteristiche come minime, perché espressamente definite come tali o perché descritte in modo da rivelarne in modo certo ed evidente il carattere essenziale. In caso di ambiguità, prevale l’interpretazione più rispettosa del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione. Il principio di equivalenza, che consente di ammettere prestazioni sostanzialmente conformi alle specifiche richieste, trova applicazione anche in presenza di requisiti minimi obbligatori, e opera a fortiori quando una prestazione non sia richiesta a pena di inammissibilità dell’offerta ma soltanto in via esemplificativa.
Il Fatto
Il Comune di Cusano Milanino indiceva una gara per l’affidamento triennale in concessione della gestione del Centro Tennis comunale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della procedura, la concessione veniva aggiudicata a un operatore che, in avvalimento con un’associazione sportiva, presentava un’offerta tecnica che prevedeva la realizzazione di una scuola tennis e di una scuola di pallavolo, ma non di una scuola basket, pure menzionata nel capitolato di gestione tra gli oneri a carico del concessionario. La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo la violazione dell’art. 183 del D.Lgs. 36/2023 e dell’art. 16 del Disciplinare di gara, sostenendo che la mancata previsione della scuola basket rendesse l’offerta dell’aggiudicataria inidonea e tale da imporne l’esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato irricevibile la memoria di replica depositata dalla ricorrente, in quanto tardiva: nel rito speciale di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a., i termini per il deposito di memorie e repliche sono dimezzati e, nel caso di specie, il termine di dieci giorni liberi prima dell’udienza era scaduto il 28 giugno 2026, con conseguente anticipazione al giorno antecedente non festivo ai sensi dell’art. 52 c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi può operare solo quando la lex specialis preveda caratteristiche qualificabili con assoluta certezza come minime, perché espressamente definite come tali o perché descritte in modo da rivelarne in modo evidente il carattere essenziale. In presenza di ambiguità, prevale l’interpretazione rispettosa del favor partecipationis e della necessaria specificità e chiarezza delle cause di esclusione.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, il Tribunale ha rilevato che gli unici riferimenti alla scuola basket erano contenuti nell’art. 5.1, lett. b) del Capitolato di gestione e nell’art. 12, lett. c) dello schema di contratto, che però indicava le prestazioni del concessionario solo “a titolo esemplificativo”. Inoltre, la scuola basket non era richiesta quale elemento dell’offerta tecnica né attributivo di punteggio, il campo a essa destinato era sempre definito come “polifunzionale” e il Disciplinare richiamava espressamente il principio di equivalenza.
Quanto a quest’ultimo, la Corte ha chiarito che esso risponde ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e libertà di iniziativa economica, nonché al principio euro-unitario di concorrenza, e presuppone la corrispondenza sostanziale e funzionale delle prestazioni offerte rispetto alle specifiche indicate. Tale principio, se applicabile anche ai requisiti minimi obbligatori, opera a fortiori quando una prestazione non sia richiesta a pena di inammissibilità ma solo in via esemplificativa.
Il Collegio ha infine ravvisato la piena equivalenza tra la pratica del basket e quella della pallavolo, trattandosi di discipline sportive di squadra che, per caratteristiche e dimensioni, possono essere ospitate nel campo coperto polifunzionale, la cui pavimentazione in parquet è amovibile e il cui utilizzo non risulta univocamente destinato alla pratica del basket. La decisione dell’Amministrazione di non escludere l’offerta dell’aggiudicataria è stata quindi ritenuta coerente con la documentazione di gara, con conseguente reiezione del ricorso e della connessa domanda risarcitoria.
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Nota della Redazione
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