Disponibilità degli autocarri richiesta alla scadenza delle offerte (TAR Sicilia n. 1107 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica il concorrente deve possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti dal bando già al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La disponibilità giuridica degli automezzi non può essere desunta da un ordine di acquisto privo degli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell’art. 1325 cod. civ., né dal leasing traslativo concluso in epoca successiva. Parimenti irrilevante è l’iscrizione dei mezzi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali intervenuta dopo l’aggiudicazione. La stazione appaltante non è tenuta a motivare in negativo la non anomalia dell’offerta, essendo sufficiente il rinvio per relationem ai giustificativi.

Il Fatto

Una società partecipata dal Comune ha indetto una procedura aperta per la fornitura, il trasporto e il conferimento di aggregati riciclati presso una piattaforma impiantistica, con base d’asta di euro 418.000,00 e criterio del prezzo più basso. L’art. 6 del disciplinare richiedeva, a pena di esclusione, l’iscrizione all’ANGA categoria 4 e la disponibilità di almeno quattro autocarri di capacità non inferiore a 25 tonnellate, del tipo a quattro assi.

La commissione ammetteva con riserva l’aggiudicataria, rimettendo al RUP la questione se la disponibilità degli automezzi dovesse sussistere all’avvio del servizio o già alla scadenza della gara. Il RUP riteneva il requisito assolvibile in fase di stipula. Seguiva l’aggiudicazione. La seconda classificata ha impugnato l’atto e gli atti presupposti, contestando il difetto del requisito speciale e l’anomalia dell’offerta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il primo motivo. Ribadisce che ai fini della partecipazione è sufficiente la sola disponibilità giuridica del requisito, richiamando TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2348 del 2025. Nella specie, però, l’aggiudicataria non aveva né la disponibilità materiale né quella giuridica del numero di mezzi richiesti alla data di scadenza delle offerte, fissata al 24 giugno 2025.

Alla scadenza la società disponeva di soli due mezzi d’opera regolarmente iscritti all’albo. Per gli altri due produceva una comunicazione della concessionaria sui tempi di consegna di due autoveicoli nuovi, con ritardo stimato di 45 giorni lavorativi. Tale documento non integra la disponibilità giuridica: manca ogni indicazione del prezzo e degli elementi essenziali del contratto ex art. 1325 cod. civ., con causa non ricostruibile. La sequenza negoziale si è poi perfezionata con un leasing traslativo, negozio trilaterale con un soggetto estraneo all’ordine, in cui i mezzi sono solo in uso alla società.

Il contratto di leasing è dell’8 settembre 2025, ben oltre la scadenza delle offerte e persino dopo la conclusione del subprocedimento di verifica di anomalia del 5 settembre. La società ha quindi partecipato priva dei requisiti e senza rischio, impegnandosi solo dopo aver avuto certezza dell’imminente aggiudicazione. La disponibilità materiale è avvenuta il 16 ottobre 2025 e l’iscrizione ANGA dei mezzi mancanti solo il 29 ottobre 2025, dopo l’aggiudicazione. Di qui l’esclusione dovuta.

Il secondo motivo è infondato. Non sussiste in capo alla stazione appaltante un obbligo motivazionale negativo, risultando assolto l’onere dell’art. 3 della legge n. 241/1990 con il rinvio per relationem ai giustificativi. Nessuna doglianza è stata mossa al contenuto delle giustificazioni, non prodotte né richieste ex art. 116 c.p.a., con conseguente impossibilità di sindacare la congruità dell’offerta. Le altre domande restano assorbite per la mancata stipula del contratto. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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