Marca da bollo datata non prova la data certa della cambiale (Cass. civ. Sez. I n. 17541 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle situazioni tipiche previste dall’art. 2704, primo comma, cod. civ. la data della scrittura privata non autenticata è certa e computabile riguardo ai terzi. Fuori da tali ipotesi, la data è opponibile ai terzi ove sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della formazione del documento. Non integra tale fatto la sola marca da bollo datata apposta sulla cambiale, quando manchi il timbro postale di annullamento o altro elemento equipollente. L’anteriorità della data rispetto al fallimento non può ricavarsi in via presuntiva dalla presenza sul titolo della marca da bollo, potendo questa essere stata applicata successivamente all’acquisto.
Il Fatto
La società creditrice chiedeva l’ammissione allo stato passivo del fallimento di altra società, in collocazione chirografaria, per un credito di oltre 265.000 euro, oltre interessi. Il titolo era costituito da una scrittura privata di compensazione volontaria e da quattro effetti cambiari di pari importo, emessi dalla società in bonis a garanzia del credito.
Il Giudice Delegato escludeva il credito per difetto di prova. Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, ammetteva la creditrice allo stato passivo, ritenendo le cambiali munite di data certa perché recanti la marca da bollo con stampigliatura della data di emissione. Il Fallimento proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, scrutinati unitariamente per connessione, sono fondati per quanto di ragione. Il primo censura la motivazione del decreto per incoerenza: pur richiamando l’indirizzo che esige il timbro postale di annullamento della marca, il Tribunale aveva dato rilievo alla mera applicazione della marca da bollo sul retro degli effetti. Il secondo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2704 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere ritenuto opponibili al Fallimento scritture ed effetti privi di data certa anteriore al fallimento.
La Corte ricostruisce la disciplina. La data della scrittura privata con sottoscrizione non autenticata non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno della registrazione, della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica del sottoscrittore, della riproduzione in atti pubblici o di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.
L’elencazione non è tassativa. Il giudice di merito può valutare con prudente apprezzamento se sussista un fatto, diverso dalla registrazione e tempestivamente allegato, idoneo a dare certezza alla data. La Corte richiama sul punto Cass. n. 20813/2021, Cass. n. 13943/2012, Cass. n. 6462/2018, Cass. n. 23425/2016, Cass. n. 17926/2016 e Cass. n. 4699/2022.
Il Tribunale non si è attenuto a tali principi. Pur evocando l’ipotesi paradigmatica della cambiale con marca annullata dal timbro postale, ha attribuito data certa a titoli sui quali la marca era stata semplicemente applicata, senza timbro né altro elemento equipollente. L’anteriorità rispetto al fallimento non può desumersi in via presuntiva dalla sola presenza sul retro del titolo di una marca datata: questa, ancorché acquistata alla data indicata, potrebbe essere stata apposta in un momento successivo.
Il terzo motivo resta assorbito. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale, in diversa composizione, perché si attenga ai principi esposti e regoli anche le spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2704 c.c. – Data della scrittura privata nei confronti dei terzi