Ricorso straordinario tardivo se notificato oltre i 60 giorni dalla prima impugnazione (Cass. civ. Sez. II n. 6740 del 13.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione della prima impugnazione contro un provvedimento non notificato è sintomatica della piena conoscenza legale dello stesso e, agli effetti dell’art. 326 cod. proc. civ., è equiparabile alla notificazione del provvedimento. Ne consegue che, ove la parte proponga dapprima l’appello e successivamente, ritenendo il provvedimento ricorribile solo per cassazione, il ricorso straordinario, quest’ultimo è tempestivo solo se notificato entro il termine breve decorrente dalla notificazione della prima impugnazione. Il termine breve di 60 giorni ex art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. opera anche quando l’inammissibilità della prima impugnazione sia stata dichiarata solo con pronuncia successiva, non essendosi ancora consumato il potere di impugnazione. La comunicazione di cancelleria non equivale alla notificazione ad istanza di parte ai fini della decorrenza del termine breve.

Il Fatto

Un professionista ottiene dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo per il compenso dell’attività di patrocinio svolta a favore di una banca. La banca propone opposizione con atto di citazione. Il Tribunale, disposte le eccezioni preliminari e mutato il rito in quello sommario collegiale ex art. 14 d. Lgs. n. 150/2011, accoglie parzialmente l’opposizione, revoca il decreto e ridetermina il dovuto.

La banca propone appello alla Corte d’Appello di Napoli, che con sentenza dichiara inammissibile l’appello, non essendo prevista impugnazione contro l’ordinanza in materia di compensi trattata con il rito sommario, ma solo il ricorso straordinario per cassazione. Nelle more del giudizio di appello la stessa banca notifica il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., resistito dal professionista con controricorso e ricorso incidentale condizionato. La questione di tempestività del ricorso straordinario è affrontata d’ufficio dalla Corte.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina preliminarmente, d’ufficio, la tempestività del ricorso straordinario. Il profilo non è quello prospettato dal ricorso incidentale — la decorrenza del termine breve dalla comunicazione di cancelleria dell’ordinanza impugnata — perché la comunicazione di cancelleria non è equiparabile alla notificazione ad istanza di parte del provvedimento.

Il profilo rilevante attiene invece alla notificazione, da parte della ricorrente, dell’atto di citazione in appello davanti alla Corte d’Appello di Napoli, intervenuta in data 11.12.2017 e quindi preventiva rispetto al ricorso straordinario introduttivo di questo giudizio. Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la proposizione della prima impugnazione contro la decisione impugnata è sintomatica della piena conoscenza legale della stessa ed è equiparabile alla notificazione della decisione ai sensi dell’art. 326 cod. proc. civ..

La Corte richiama il principio per cui, ove il soccombente proponga una prima impugnazione davanti al giudice di appello e, ritenendo la sentenza ricorribile solo per cassazione, una seconda impugnazione in sede di legittimità, quest’ultima è ammissibile e tempestiva solo se proposta entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell’originario atto di appello. Viene richiamato anche l’orientamento secondo cui, in caso di due successivi appelli avverso la medesima sentenza, il termine per il secondo è quello breve decorrente dalla notificazione del primo, non essendosi ancora consumato il potere di impugnazione.

Pertanto, la notificazione dell’atto di appello deve essere equiparata alla notifica ad istanza di parte dell’ordinanza impugnata. La ricorrente, pur non potendole essere opposta la consumazione del potere di impugnazione — essendo l’inammissibilità dell’appello dichiarata solo con la successiva sentenza — era tenuta, in base al combinato disposto degli artt. 326 e 325, secondo comma, cod. proc. civ., a notificare il ricorso straordinario entro 60 giorni dalla notifica dell’appello. La notificazione è invece avvenuta oltre quel termine, e dunque tardivamente.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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