Prova indiziaria e ricostruzione alternativa nella detenzione di stupefacenti (Cass. pen. Sez. VI n. 40831 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella valutazione della prova indiziaria è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza e alle massime di esperienza. Il giudizio di verosimiglianza è logicamente e giuridicamente accettabile solo se può escludersi plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Quando la difesa deduce una prova avente ad oggetto la falsificazione o la validazione, nel caso concreto, della massima di esperienza, la mancata ammissione della prova non consente di ritenere logicamente per vero ciò che appare solo verosimile. In tema di concorso di persone nel reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, la responsabilità del correo può fondarsi su elementi positivi quali la presenza sull’automezzo che trasporta il carico occultato, non superati da una spiegazione alternativa ritenuta inverosimile e non corroborata da alcun elemento probatorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 gennaio 2025, ha confermato la pronuncia emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, commesso in concorso con il coimputato.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, carenza e illogicità della motivazione: la droga e parte del denaro erano state rinvenute nella vettura di proprietà del coimputato e da questi condotta; la sostanza era occultata nel blocco del cambio e nello zaino nel bagagliaio; la somma più consistente, il materiale da confezionamento e la pesatura erano nella stanza occupata esclusivamente dal coimputato. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato rispetto alla pena patteggiata dal coimputato, e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha rigettato il ricorso, giudicando i motivi nel complesso infondati. Sul primo, il Collegio ha ricostruito i dati probatori posti a fondamento della responsabilità concorsuale: i due soggetti erano stati trovati a bordo di un’autovettura con sostanza stupefacente; l’auto era intestata a un terzo che ne aveva denunciato la perdita di possesso; gli occupanti erano privi di documenti e in possesso di somme incompatibili con le loro condizioni di vita e reddito; la droga era occultata nel blocco del cambio e in uno zainetto nel portabagagli, con bilancia e sacchetti per il confezionamento.

La Corte ha condiviso il ragionamento del giudice di appello sulla inverosimiglianza della tesi difensiva: è illogico che chi trasporta un carico importante, conscio dei rischi del controllo stradale, devii il percorso per caricare un connazionale non visto da anni, su un’auto con perdita di possesso denunciata. Né un trafficante di media avvedutezza affiderebbe un carico prezioso a un soggetto ignaro, senza istruirlo. Rileva anche l’ammissione degli imputati di essersi sentiti su invito di un altro connazionale, il che evoca un accordo di reciproco sostegno nell’operazione.

Il passaggio centrale riguarda la valenza della ricostruzione alternativa dei fatti. La Corte ha richiamato il principio secondo cui Sez. VI n. 49029 del 22.10.2014 e Sez. VI n. 4668 del 28.03.1995 ammettono il ricorso a verosimiglianza e massime di esperienza, purché si possa plausibilmente escludere ogni alternativa spiegazione. Nel caso concreto, ogni spiegazione alternativa è stata esclusa e l’imputato non ha nemmeno dedotto di voler offrire elementi a sostegno della propria tesi, giudicata inverosimile e contraddittoria. La motivazione sfugge quindi al controllo di legittimità.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è stato ritenuto privo di specificità: il coimputato aveva definito separatamente la propria posizione con pena patteggiata, sicché nessun confronto è possibile; il rinvenimento di somme e materiale presso il coimputato non dimostra un ruolo minore del ricorrente, potendo anzi riflettere maggiore scaltrezza. La Corte territoriale ha motivato l’adeguatezza della pena e il diniego delle attenuanti generiche sul quantitativo trasportato, sulle modalità della condotta e sull’assenza di segni di recisione dei collegamenti con gli ambienti del narcotraffico. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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