Contratti art 90 TUEL durata pari al mandato senza limite 36 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22325 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 267/2000 hanno durata non superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina generale sul lavoro a tempo determinato. A seguito dell’art. 18-ter del D.L. n. 162/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 8/2020, tale durata è espressamente sottratta al limite dei trentasei mesi di cui all’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001. La disciplina speciale è giustificata dal carattere fiduciario e di staff del rapporto e non contrasta con la direttiva 1999/70/CE, che rimette agli Stati membri la fissazione del limite temporale. La norma di interpretazione autentica non viola il giusto processo né la parità delle parti, essendo coerente con la portata della disposizione interpretata.
Il Fatto
Una lavoratrice, assunta da un Comune con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 90 TUEL a decorrere dal 14 luglio 2009 per trentasei mesi, con scadenza al 13 luglio 2012, otteneva la proroga del rapporto fino alla cessazione del mandato amministrativo, avvenuta l’11 giugno 2014. Adita l’autorità giudiziaria, la lavoratrice chiedeva il risarcimento dei danni per la successione illegittima di contratti.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, ritenendo applicabile l’art. 5, comma 4-bis, del d.lgs. n. 368/2001 e condannando l’ente al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. La pronuncia era confermata in appello, sul rilievo che l’art. 90 TUEL, a differenza dell’art. 110, non collegava la durata dell’incarico al mandato elettivo e che il limite triennale non poteva essere superato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che la questione concerne gli incarichi conferiti ex art. 90 TUEL e non ex art. 110 TUEL, già esaminati in precedenza. Rileva che l’art. 1, comma 1, della legge n. 8 del 2020, di conversione del D.L. n. 162 del 2019, ha introdotto l’art. 18-ter, qualificato espressamente come norma di interpretazione autentica: le parole “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” di cui all’art. 90, comma 2, TUEL si interpretano nel senso che il contratto non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco, anche in deroga all’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e alle clausole contrattuali che prevedono limitazioni temporali.
Il giudice di legittimità affronta quindi il dubbio di legittimità costituzionale. Esclude che la norma presenti portata innovativa o leda gli artt. 111 e 117, primo comma, Cost. e l’art. 6 CEDU. Osserva che elementi nel senso di una durata rapportata al mandato erano già desumibili prima dell’intervento legislativo, a partire dall’intestazione dell’art. 90, che collega gli uffici di supporto agli organi di direzione politica. Richiama sul punto la propria giurisprudenza, che ha affermato la specialità dell’istituto e l’ammissibilità del recesso ad nutum per il venir meno del rapporto fiduciario.
La Corte sottolinea che gli uffici di cui all’art. 90 TUEL sono uffici di staff, non necessari ma eventuali, privi di compiti di gestione e caratterizzati dall’intuitus personae. Il divieto di attività gestionale è confermato dall’art. 90, comma 3-bis. Ne deriva che la cessazione per decadenza dell’organo politico non integra un licenziamento, ma un atto dovuto. Quanto alla direttiva 1999/70/CE, la Corte esclude profili di contrasto, poiché la ragione oggettiva dell’incarico è già individuata dalla legge nell’esigenza di assicurare le funzioni di indirizzo e controllo degli organi politici, e il diritto unionale rimette agli Stati membri la determinazione del limite temporale.
La sentenza impugnata è dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con il rigetto della domanda. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per la novità delle questioni e per l’intervento della norma di interpretazione autentica dopo la proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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