Inammissibile il ricorso se non è depositata la prova PEC della notifica (TAR Calabria n. 434 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico, ai sensi dell’art. 45, comma 3, cod. proc. amm., il deposito della prova del perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è onere indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata. Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna previste dall’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994 vanno depositate, unitamente al ricorso, esclusivamente sotto forma di documenti informatici con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche. La produzione di copie analogiche in formato .pdf, prive delle ricevute di consegna, non assolve all’onere. In difetto di prova, non sanata neppure a seguito di istruttoria collegiale, il ricorso è inammissibile, restando precluso al giudice l’esame delle domande.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato le ingiunzioni di pagamento emesse nel 2015 dal Comune per l’inottemperanza a due ordini di demolizione, nonché le intimazioni ad adempiere notificate nel dicembre 2021 e i successivi atti esecutivi e di preavviso di iscrizione ipotecaria. A fondamento del ricorso hanno dedotto che una precedente sentenza del medesimo TAR avrebbe accertato l’inesistenza degli ampliamenti contestati, facendo venir meno il presupposto delle sanzioni. Hanno inoltre eccepito l’illegittimità ab origine delle ingiunzioni per violazione del principio di irretroattività, essendo riferite ad abusi antecedenti all’introduzione dei commi 4-bis e seguenti dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Comune e la società concessionaria non si sono costituiti. Il Collegio ha disposto istruttoria per verificare l’ammissibilità, onerando i ricorrenti di depositare la procura del nuovo difensore e la prova della notifica del ricorso nel formato richiesto dalla disciplina del processo telematico.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha qualificato la questione in termini di ammissibilità, esaminando il tema della prova della notifica prima di ogni valutazione di merito. Ha richiamato l’art. 45, comma 3, cod. proc. amm., secondo cui la parte che opta per il deposito del ricorso senza la prova dell’avvenuta notificazione è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario.

Il Collegio ha poi valorizzato la disciplina tecnica: l’art. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994, l’art. 14, comma 3, del decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e il successivo comma 4, che impongono il deposito delle ricevute e della procura esclusivamente in forma di documenti informatici. Nel caso concreto, la produzione successiva all’istruttoria conteneva il ricorso e le ricevute solo in formato analogico .pdf, mentre gli altri allegati contenevano unicamente l’e-mail del ricorso, priva delle ricevute di consegna e accettazione.

La criticità è stata ritenuta esiziale. Solo la PEC di consegna, rilasciata dal gestore del destinatario al momento della ricezione nella sua casella, contiene il messaggio di invio con la busta telematica allegata, consentendo il controllo dell’effettiva ricezione e del relativo contenuto. Il Collegio ha richiamato, per identità di ratio, i principi affermati da Cass. civ. Sez. III n. 16211 del 17.6.2025. La notifica è stata quindi ritenuta inesistente e non sanabile.

Il Tribunale ha inoltre rilevato ulteriori profili di criticità. Le ingiunzioni del 2015, notificate nel settembre 2015, risultavano impugnate tardivamente; le intimazioni del 2021 erano contestate non per vizi propri, ma solo in via derivata. Nel merito, la prospettazione dei ricorrenti è stata giudicata erronea: la precedente pronuncia non aveva escluso ogni abuso, avendo confermato la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per la modifica dell’aspetto esteriore dell’edificio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione delle parti intimate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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