Sospensione obbligo vaccinale esclude retribuzione durante malattia (TAR Liguria n. 398 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa per inosservanza dell’obbligo vaccinale, adottato quando il rapporto era già sospeso per altra causa (malattia o congedo), non è regolato dal principio della “priorità della causa sospensiva”. La normativa emergenziale di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 ha carattere speciale ed eccezionale e comporta, quale effetto legale, la perdita della retribuzione e di ogni altro emolumento per il periodo di sospensione, prevalendo sulle cause che si innestano su un rapporto la cui funzionalità non sarebbe comunque impedita. La perdita dell’anzianità di servizio nei giorni di assenza ingiustificata è conseguenza prevista dalle linee guida del DPCM 12 ottobre 2021, atto presupposto di portata generale la cui mancata impugnazione determina l’inammissibilità della relativa domanda.

Il Fatto

Un vigile del fuoco, in congedo per malattia dal 30 settembre 2021 per un’infermità dipendente da causa di servizio, impugnava il provvedimento del Comando Provinciale Vigili del Fuoco del 21 dicembre 2021 che accertava l’inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, disponendone la sospensione dall’attività lavorativa. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del diritto alla retribuzione e all’anzianità di servizio, deducendo che la sospensione disposta dall’amministrazione si sarebbe sovrapposta a quella già operante per malattia.

L’amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura e comunque l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria ha ritenuto di prescindere dall’eccezione di difetto di procura, poiché il ricorso è infondato nel merito con riferimento alla contestazione della sospensione, richiamando la giurisprudenza della Cass. Sez. Lav. n. 2412 del 2025 che ha escluso l’applicazione del principio della “priorità della causa sospensiva”. La Corte di Cassazione ha evidenziato che l’assoluta specialità della normativa emergenziale, che prevede che per il periodo di sospensione non siano dovuti retribuzione né altri compensi, impone al datore di lavoro di adottare il provvedimento quale conseguenza necessaria della mancata vaccinazione.

La norma non attribuisce rilievo a situazioni soggettive del dipendente, esentando dall’obbligo esclusivamente coloro che sarebbero esposti ad accertato pericolo per la salute, scelta ritenuta non irragionevole dalla Corte Costituzionale. La giurisprudenza che applica il principio della priorità della causa sospensiva è limitata alle cause di sospensione con diritto alla retribuzione ed è comunque esclusa quando la causa sopravvenuta deriva dall’assoluta impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, come nel caso di mancata ottemperanza all’obbligo vaccinale.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 38 Cost., il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto l’adeguato bilanciamento tra diritti individuali e diritto alla salute collettiva, considerato il carattere temporaneo della misura che non assume connotazioni disciplinari, garantisce la conservazione del posto di lavoro e non incide sulla possibilità di proseguire lo stato di malattia.

Con riferimento alla perdita di anzianità di servizio, il TAR ha dato continuità all’orientamento espresso da questo Tribunale con la sentenza n. 16/2026, dichiarando la domanda inammissibile per mancata impugnazione del presupposto DPCM del 12 ottobre 2021. Le linee guida ivi contenute, al punto 1.4 dell’allegato, prevedono espressamente che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la perdita di anzianità di servizio, disposizione dal carattere chiaramente precettivo e vincolante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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