Inammissibile il ricorso privo dell’esposizione sommaria dei fatti (Cass. civ. Sez. III n. 12936 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene l’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritta dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dovendo l’esposizione consentire alla Corte una cognizione chiara e completa del fatto sostanziale e processuale senza ricorso ad altre fonti, compresa la sentenza impugnata. Il motivo che non si confronti con la ratio decidendi del provvedimento gravato, limitandosi ad affermazioni apodittiche, è inammissibile per difetto di specificità. Il precedente invocato a sostegno della censura è inconferente se riferito a fattispecie diversa da quella concreta.

Il Fatto

Nel corso di una espropriazione immobiliare promossa su una pluralità di immobili, le debitrici esecutate propongono opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione ha disposto la correzione dell’ordinanza di vendita, nel senso che dell’immobile pignorato dovesse essere posta in vendita la sola nuda proprietà gravata dal diritto di abitazione del coniuge superstite ex art. 540, comma 2, cod. civ.

L’opposizione è accolta dal Tribunale di Udine. Le debitrici ricorrono in cassazione con quattro motivi; resiste il creditore intervenuto. È pendente in sede di legittimità il giudizio di divisione endo-esecutivo sul medesimo bene.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. L’esposizione dei fatti non chiarisce chi abbia dato corso all’espropriazione e in base a quale titolo, quali immobili siano stati pignorati, chi siano i creditori intervenuti e in danno di chi sia avvenuto il pignoramento di ciascun bene.

Tali elementi erano necessari per valutare i presupposti processuali e la regolare instaurazione del contraddittorio. Le censure si fondano sull’assunto che il giudizio di divisione endo-esecutivo abbia carattere pregiudiziale, ma le parti dei due giudizi non coincidono: vi figurano creditori e soggetti non evocati nel presente procedimento, senza che siano chiarite le ragioni di tale diversità.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 11653 del 18 maggio 2006: il requisito non risponde a mero formalismo, ma alla necessità di una conoscenza chiara e completa dei fatti, che permetta di intendere il significato delle censure. Sul punto si citano anche Sez. III n. 22385 del 19 ottobre 2006 e Sez. VI-3 n. 16103 del 2 agosto 2016.

Anche l’esame analitico dei singoli motivi conduce alla medesima conclusione. Il primo motivo, sull’omessa sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., è inammissibile: il tribunale ha argomentato in modo ampio e puntuale, richiamando i principi di Sez. II n. 14594 del 30 luglio 2004 sulla conversione del diritto di abitazione in equivalente monetario; le ricorrenti non formulano censure specifiche.

Il secondo motivo, sulla violazione del giudicato interno, è inammissibile: nel giudizio di divisione si è formato il giudicato sulla statuizione di scioglimento della comunione mediante vendita in sede esecutiva. Il terzo motivo, sull’opponibilità del diritto di abitazione ai creditori, è parimenti inammissibile: il precedente invocato (Sez. III n. 4092 del 9 febbraio 2023) riguarda una fattispecie diversa, in cui il coniuge superstite non esecutato fa valere il diritto ex art. 619 cod. proc. civ.; qui il coniuge è debitore esecutato e titolare del 75% della piena proprietà, pignorata per l’intero. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo stata la pretesa domanda nuova presa in considerazione dal giudice del merito.

La Corte dà atto dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e nulla dispone sulle spese, per l’irregolare costituzione dell’intimato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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