Prova nuova indispensabile in appello nel rito del lavoro e rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6410 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., quella di per sé idonea a eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato. Rileva a tal fine, in senso ostativo, non la circostanza che la parte sia incorsa per propria negligenza nelle preclusioni istruttorie di primo grado, ma che i documenti nuovi vertano su fatti ritualmente allegati. Nel valutare la dedotta violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., la Corte di cassazione pondera l’idoneità teorica della prova a eliminare ogni incertezza sui fatti di causa, restando riservato al giudice di merito, in sede di rinvio, l’apprezzamento in concreto delle inferenze desumibili dalla prova.

Il Fatto

La lavoratrice, collocata in mobilità lunga, agisce per il riconoscimento del diritto a conseguire la pensione di anzianità al raggiungimento di cinquantasette anni di età e trentacinque anni di contributi, secondo le più favorevoli previsioni dell’art. 1, comma 1189, della legge n. 296/2006. Il Tribunale accoglie la domanda; la Corte d’appello conferma, respingendo il gravame dell’INPS.

I giudici di secondo grado ritengono non dimostrato l’assunto dell’Istituto, volto a ricondurre il trattamento di mobilità alle previsioni del d.l. n. 68/2006, convertito nella legge n. 127/2006, e a escludere così l’applicabilità delle disposizioni di favore. La produzione documentale richiesta in appello è reputata intempestiva e diretta a esaurirsi in unilaterali spunti di convincimento. L’INPS ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I tre motivi sono esaminati congiuntamente, perché tendono tutti a dimostrare l’indispensabilità della prova che la Corte di merito ha ritenuto inammissibile.

La Corte ribadisce l’orientamento costante sul rito del lavoro: è prova nuova indispensabile quella idonea a eliminare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale accolta in appello, oppure a provare ciò che era rimasto non dimostrato, a prescindere dalle preclusioni istruttorie di primo grado. Condizione imprescindibile è che i documenti nuovi vertano su fatti ritualmente allegati. Vengono richiamati Cass., sez. lav., n. 16358 del 2024, Cass., S.U., n. 10790 del 2017, Cass., sez. lav., n. 24813 del 2022, Cass., sez. lav., n. 28439 del 2019, Cass., sez. II, n. 20525 del 2020 e Cass., sez. II, n. 17399 del 2017.

Da tali princìpi si è discostata la sentenza d’appello. L’Istituto aveva chiesto di produrre la scheda estratta dalla procedura informatica del pensionato e l’elenco integrale dei nominativi dei lavoratori ammessi al programma di cui al d.l. n. 68/2006. Tali documenti, trascritti nel ricorso nelle parti salienti, si collegano alle asserzioni già formulate in primo grado, con il richiamo alla delibera del Comitato provinciale e alle indicazioni del Messaggio Hermes n. 29273 del 15 dicembre 2009.

La Corte sottolinea che la documentazione attiene a un dato oggettivo — l’elenco nominativo dei lavoratori che hanno fruito di una determinata prestazione — e proviene dall’Istituto che per legge cura il monitoraggio delle domande di accesso al reddito, secondo le disposizioni del d.l. n. 68/2006.

L’idoneità dimostrativa va apprezzata anche alla luce del terzo motivo: emerge una discrasia tra un’indennità erogata dal febbraio 2006 e la disciplina menzionata dai giudici d’appello, che solo dal 2007 appresta la copertura finanziaria; i provvedimenti attuativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale offrono elementi meritevoli di approfondimento.

I giudici d’appello, pur considerando dirimente l’individuazione della disciplina applicabile, hanno a torto negato il carattere indispensabile dei documenti e sono approdati alla conferma della decisione di primo grado. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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