Divieto di reformatio in peius per il capo di spese non impugnato in via incidentale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1231 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello, che riformi in tutto o in parte la sentenza di primo grado, deve procedere a una nuova regolamentazione delle spese processuali, ma tale potere deve essere coordinato con il principio del divieto di reformatio in peius, che costituisce conseguenza delle norme di cui agli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo dell’impugnazione e di acquiescenza. In assenza di impugnazione incidentale della parte appellata avverso il capo della sentenza che ha posto le spese del primo grado a suo carico, il giudice del gravame non può modificare tale statuizione in senso più favorevole all’appellato, poiché questi non può giovarsi della reiezione dell’impugnazione principale per ottenere effetti che solo l’appello incidentale gli avrebbe assicurato. Il predetto divieto opera a maggior ragione in caso di accoglimento, seppur parziale, del gravame principale. Quando una decisione di merito si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, è indispensabile che il ricorrente censuri tutte le rationes e che tutte le censure risultino fondate.
Il Fatto
La società, dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del professionista, vedeva rigettata la propria opposizione dal Tribunale di Brescia, che accoglieva la domanda monitoria per il pagamento di compensi professionali ma respingeva la domanda del professionista volta al pagamento di un’indennità di sei mensilità prevista contrattualmente in caso di disdetta. Le spese del primo grado erano state interamente poste a carico della società opponente.
La Corte d’Appello di Brescia, investita del gravame proposto dal solo professionista, confermava la statuizione di rigetto della domanda relativa alle sei mensilità, sia pure con motivazione diversa, ma accoglieva il motivo di appello concernente la riliquidazione delle spese di primo grado. All’esito, ravvisando una reciproca soccombenza, compensava per metà le spese del doppio grado, ponendo le residue a carico della società, così modificando anche la statuizione sulle spese del primo grado non impugnata dalla società.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dal professionista. Il primo motivo, relativo alla qualificazione come nuova della domanda di pagamento delle sei mensilità nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è stato dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata si fondava infatti su una duplice ratio decidendi: la prima, relativa all’inammissibilità della domanda nuova; la seconda, assorbente, secondo cui, anche a voler escludere la novità della domanda, il professionista avrebbe dovuto comunque proporre una domanda riconvenzionale per far valere un credito di importo superiore a quello già oggetto del decreto ingiuntivo, in ossequio al principio del contraddittorio.
Il ricorrente aveva censurato solo la prima ratio, senza confutare adeguatamente la seconda, che risultava pertanto idonea a sorreggere autonomamente la decisione di rigetto del motivo di gravame. La Corte ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019, secondo cui, in presenza di distinte e autonome rationes decidendi, la resistenza di una di esse agli attacchi dell’impugnazione impedisce la cassazione della sentenza.
Il secondo motivo di ricorso è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha precisato che il potere del giudice d’appello di rideterminare le spese in caso di riforma della sentenza impugnata incontra il limite del divieto di reformatio in peius, che discende dagli artt. 329 e 342 cod. proc. civ. in tema di effetto devolutivo e di acquiescenza. Una volta determinato il quantum devolutum, la parte appellata non può ottenere, per effetto della reiezione del gravame principale, un risultato che avrebbe potuto conseguire solo mediante la proposizione di un’appellato incidentale.
Nella specie, la società non aveva proposto impugnazione incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che le aveva posto integralmente a carico le spese di quel grado. La Corte territoriale, accogliendo solo parzialmente il gravame principale, non poteva quindi modificare tale statuizione, disponendo la compensazione per metà delle spese del primo grado. La Corte ha cassato la sentenza impugnata sul punto e, decidendo nel merito, ha liquidato le spese in favore del ricorrente, ponendole integralmente a carico della controricorrente per il primo grado e compensandole per metà per i gradi successivi.
Nota della Redazione
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