Accertamento analitico-induttivo e obbligo di allegazione dei costi extracontabili (Cass. civ. Sez. V n. 22922 del 08.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, l’art. 109, comma 4, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 ammette in deduzione le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi che, pur non risultando imputati al conto economico, concorrono a formare il reddito, soltanto se e nella misura in cui risultino da elementi certi e precisi, con onere di allegazione e prova a carico del contribuente. La violazione dell’art. 2729 cod. civ. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo possa basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, non anche quando la critica si risolva nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali. È denunciabile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione distaccata di Foggia, con sentenza depositata il 19.01.2016, aveva rigettato l’appello proposto da una società e dai suoi due soci avverso la decisione di primo grado, che a sua volta aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento. Le pretese erariali riguardavano gli anni d’imposta 2006 e 2007 e muovevano dalla rideterminazione presuntiva del reddito d’impresa, operata tenendo conto della rimuneratività minima desumibile dallo studio di settore e dal salario corrisposto al dipendente più qualificato.

La società contribuente si era trasformata, nel corso del 2007, da soggetto IRPEF a soggetto IRES, presentando due distinte dichiarazioni. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, lamentando il vizio di motivazione apparente, la violazione dell’art. 2729 cod. civ., la violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e l’omessa decurtazione dei costi correlati ai maggiori ricavi accertati.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso e affronta i quattro motivi secondo un ordine che muove dal profilo processuale a quello sostanziale. Quanto al primo motivo, i giudici escludono il vizio di motivazione apparente: la sentenza impugnata esamina le censure svolte dai contribuenti e ricostruisce l’iter logico del giudice d’appello. Il riferimento è alla giurisprudenza secondo cui è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando irrilevante il mero difetto di sufficienza.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: la censura di violazione dell’art. 2729 cod. civ. veicola, in realtà, una richiesta di rivalutazione dei fatti, sottratta al sindacato di legittimità. La Corte ribadisce che la violazione della norma sulle presunzioni è prospettabile solo quando il giudice di merito fondi l’inferenza su un fatto storico privo di gravità, precisione o concordanza. Nel caso concreto gli elementi posti a base del convincimento non presentano tratti di indeterminatezza né di mancanza di gravità.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse e per difetto di specificità. I ricorrenti non indicano se la qualificazione come società di capitali si sia riverberata negativamente sull’accertamento, né se sia stato predisposto il bilancio infrannuale richiesto, in caso di trasformazione omogenea progressiva o regressiva, dall’art. 170, comma 2, t.u.i.r., con imposizione calcolata separatamente nei due periodi.

Il quarto motivo è infondato. L’accertamento non è stato induttivo puro, bensì analitico-induttivo, e la norma invocata subordina la deduzione dei costi non imputati al conto economico alla loro emersione da elementi certi e precisi, con onere probatorio a carico del contribuente. La Corte esclude pertanto l’applicabilità del principio espresso da C. cost. n. 10 del 2023, che presuppone una presunzione legale di ricavi occulti scaturente da prelevamenti bancari non giustificati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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