Prova presuntiva e valutazione unitaria degli indizi nel reddito da partecipazione (Cass. civ. Sez. V n. 18866 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di maggiori ricavi derivanti dalla cessione di immobili, la reintroduzione della presunzione semplice ad opera dell’art. 24, comma 5, legge n. 88/2009 consente al giudice tributario di fondare il convincimento anche su un unico elemento, purché dotato dei requisiti di precisione e gravità, non potendo però i soli valori OMI assurgere a prova senza ulteriori indizi. Il giudice di merito, nel valutare la prova critica ex art. 2729 cod. civ., non può svalutare i singoli elementi acquisiti senza accertarne la capacità di assumere rilievo nella loro sintesi: la violazione dei criteri legali di formazione della presunzione è sindacabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’erogazione di un mutuo di importo superiore al prezzo dichiarato giustifica la rettifica del corrispettivo.

Il Fatto

La controversia trae origine da una verifica della Guardia di Finanza relativa a quattro compravendite di immobili effettuate nel 2005 da una società di costruzioni. L’Ufficio riteneva non congrui i corrispettivi dichiarati, basandosi sulla commissione di mediazione e sull’importo dei mutui bancari, superiori ai prezzi indicati negli atti.

Da tale accertamento societario derivavano avvisi nei confronti della società, per IRAP e IVA, e dei soci, per IRPEF su reddito da partecipazione. I giudizi di primo e secondo grado, definiti con identiche motivazioni, accoglievano parzialmente i ricorsi rideterminando il reddito imponibile. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione; i contribuenti resistevano proponendo ricorsi incidentali.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente il primo motivo dei ricorsi incidentali, con cui i contribuenti lamentavano la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione di tutti i soci al giudizio. Il motivo è dichiarato inammissibile: lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi per ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, consente una rapida delibazione dei ricorsi inconsistenti.

Nel merito, la Corte ribadisce che l’unitarietà dell’accertamento delle società di persone comporta un litisconsorzio necessario. Tuttavia, quando l’avviso sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e i giudizi, celebratisi separatamente, siano stati decisi con identica motivazione, può disporsi la riunione dei procedimenti per connessione oggettiva ex art. 274 cod. proc. civ., anziché l’annullamento delle sentenze, risultando rispettata la ratio dell’istituto.

Passando ai motivi principali, i giudici di legittimità richiamano il principio già affermato in sede di nomofilachia: è sufficiente, per la rettifica, la constatazione di un mutuo di importo superiore al prezzo indicato nell’atto, in quanto il prezzo non può essere inferiore all’ottanta per cento del finanziamento concesso, secondo le regole del credito fondiario.

La Corte censura quindi la motivazione della Commissione tributaria regionale, resa in termini assertivi e sbrigativi. Il giudice di merito, dopo aver svalutato i singoli indizi, non ha accertato la loro capacità di assumere rilievo nella valutazione unitaria. Tale deficit strutturale della motivazione viola l’art. 2729 cod. civ. e integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sindacabile in Cassazione. Il principio vale sia per l’imposizione diretta sia per quella sul valore aggiunto.

Il secondo motivo dei ricorsi incidentali è infondato. L’Ufficio aveva fondato la rettifica su presunzioni gravi, precise e concordanti, valorizzando il dato di comune esperienza della provvigione di mediazione, parametrata al prezzo effettivo e non a quello di commercializzazione.

In conclusione, la Corte accoglie i motivi dei ricorsi principali, dichiara inammissibile il primo e rigetta il secondo motivo dei ricorsi incidentali, cassa le sentenze e rinvia al giudice di merito, in diversa composizione, per nuovo esame.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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