Non contestazione inapplicabile a c.t.u. e documenti, ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. I n. 17266 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 69/2009, opera esclusivamente con riferimento ai fatti sottesi alle domande ed eccezioni delle parti, nella loro materialità storica, e non può pertanto applicarsi ai risultati delle indagini effettuate dal c.t.u. né al contenuto dei documenti prodotti in giudizio, rimessi al libero apprezzamento del giudice di merito. La parte che censuri in sede di legittimità l’interpretazione della domanda o degli atti amministrativi a contenuto non normativo è tenuta al rispetto del canone di specificità, indicando puntualmente gli elementi di fatto trascurati e i canoni ermeneutici violati; in difetto, il motivo è inammissibile.

Il Fatto

Una società cessionaria di un credito vantato da una struttura sanitaria convenzionata agiva in giudizio nei confronti di una azienda sanitaria locale per ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni di lungodegenza ospedaliera post-acuzie rese nel biennio 2002-2003, chiedendo l’applicazione della tariffa intera prevista per le strutture di classe A.

Il Tribunale rigettava la domanda, riconoscendo alla struttura la sola tariffa decurtata del 20%, propria delle strutture di classe B. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo l’applicabilità del principio di non contestazione ai fatti accertati dal consulente tecnico e ritenendo irrilevante la provenienza dei pazienti dai presidi pubblici, in mancanza dell’assenso dell’azienda ai ricoveri. La società proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente lamentava la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 1362 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso l’operatività del principio di non contestazione in ordine alle condizioni richieste dalla delibera regionale per il riconoscimento della tariffa intera.

La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Ha rilevato che la Corte di merito ha espresso il proprio convincimento in modo rigoroso e coerente, negando rilievo ai fatti emersi dalla consulenza e ritenendo comunque insufficiente il superamento della percentuale di pazienti provenienti da strutture pubbliche, in assenza di prova dell’assenso dell’azienda ai ricoveri.

Quanto all’interpretazione della domanda, la Corte ha ribadito che il giudice del merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte, e non al tenore letterale degli atti. La parte che intenda censurare tale attività interpretativa non può però limitarsi a invocare l’inosservanza del criterio letterale, ma deve indicare puntualmente gli elementi di fatto allegati e indebitamente trascurati, nonché le conseguenze che il giudice avrebbe dovuto trarne in termini di petitum e causa petendi.

La Corte ha inoltre precisato che il principio di non contestazione non si estende ai risultati della c.t.u. né al contenuto dei documenti prodotti, e che il controllo di legittimità non può investire la valutazione del materiale probatorio, ma solo la correttezza giuridica dell’apprezzamento e la coerenza logico-formale del ragionamento.

Infine, quanto alla necessità di una convenzione o dell’autorizzazione dell’azienda, la censura è stata giudicata priva di specificità: l’interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo segue le regole dettate per i contratti, ed è censurabile solo con la precisa indicazione dei canoni ermeneutici violati o dei punti di illogicità della motivazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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