Termine dilatorio di sessanta giorni e ragioni di urgenza solo fattuali (Cass. civ. Sez. V n. 21610 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. Le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicché non può essere individuata nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa. Neppure la gravità delle infrazioni rilevate integra il requisito, salvo che non venga evidenziato il periculum di un’attività di riscossione che presupponga la preventiva emissione dell’atto impositivo.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto il ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento recante riprese a titolo di IRES, IVA e IRAP per l’anno 2007. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo corretto l’operato dell’ufficio.
Secondo la CTR, eseguiti i riscontri incrociati sulle movimentazioni bancarie dei soci, era emerso l’occultamento dell’imponibile d’impresa e non sussisteva la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, potendo l’avviso essere emesso prima del decorso di sessanta giorni. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; l’Agenzia ha depositato controricorso e la contribuente ha depositato memoria.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente rileva che l’avviso richiamava l’urgenza per la scadenza delle annualità, ma che il processo verbale era stato notificato in data 29/10/2012, mentre il termine per la notifica dell’avviso scadeva il 31/12/2012: decorsi sessanta giorni dal verbale, l’ufficio avrebbe avuto due giorni feriali per perfezionare la notificazione senza decadenza.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 18184 del 2013, secondo cui il termine dilatorio è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente. La sua inosservanza determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo, salvo specifiche ragioni di urgenza.
Su questo punto si innesta il passaggio decisivo. Secondo il costante orientamento della Corte, la scadenza del termine per l’esercizio del potere impositivo non può integrare il requisito di urgenza. Le ragioni di urgenza che consentono l’inosservanza del termine dilatorio devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, non potendo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa (Cass. n. 22786 del 2015; Cass. n. 5149 del 2016; Cass. n. 8749 del 2018).
Alla luce di tale giurisprudenza non può venire in rilievo neppure la gravità delle infrazioni rilevate, a meno che non venga evidenziato il periculum di un’eventuale attività di riscossione che presupponga la preventiva emissione dell’atto impositivo. Il motivo è pertanto fondato.
La violazione del termine di sessanta giorni costituisce causa di illegittimità dell’atto impositivo assorbente rispetto a ogni ulteriore vizio contestato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., la Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’avviso di accertamento, con condanna della controricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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