Prova per presunzioni della partecipatio fraudis del terzo acquirente (Cass. civ. Sez. III n. 21235 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prova della partecipatio fraudis del terzo acquirente nell’azione revocatoria ordinaria può essere desunta anche per presunzioni semplici, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., purché gli indizi siano valutati nel loro complesso e non isolatamente. Il vincolo di parentela tra debitore e terzo, unito alla convivenza, può rendere estremamente inverosimile che l’acquirente ignorasse la situazione debitoria del disponente. Gli indizi singolarmente privi di valenza probatoria acquisiscono efficacia dimostrativa se convergenti, secondo un giudizio di probabilità fondato sull’id quod plerumque accidit. Non è richiesta la conoscenza specifica del debito, essendo sufficiente la consapevolezza che l’atto sottrae garanzie alle ragioni creditorie.
Il Fatto
Una banca convenne in giudizio il debitore, la figlia e un altro congiunto per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., di due atti di compravendita immobiliare stipulati a breve distanza tra loro. L’istituto di credito vantava un credito derivante dallo scoperto di conto corrente di una società, garantito da fideiussione rilasciata dal debitore.
Il Tribunale respinse la domanda, ritenendo non provata la scientia fraudis in capo al disponente e la participatio fraudis della figlia acquirente. La Corte d’appello riformò la decisione, valorizzando una pluralità di indizi. Entrambi i soccombenti proposero ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei criteri legali di valutazione della prova presuntiva e del divieto di ius novorum in appello.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara entrambi inammissibili. Il primo motivo censura la sentenza d’appello per aver fondato il convincimento su indizi privi dei caratteri di gravità e precisione e per aver omesso il vaglio finale di concludenza richiesto dall’art. 2729 cod. civ..
La Corte respinge la censura. Il giudice di merito ha attribuito valore determinante a più circostanze: il rapporto di parentela tra dante causa e avente causa, l’opacità sulla provenienza della provvista, l’assenza di un motivo sotteso al trasferimento di un immobile gravato da usufrutto, la coabitazione tra padre e figlia e la contemporanea dismissione di altro immobile in favore di un familiare.
Richiamando Sez. 6-3, ordinanza n. 10928 del 09.06.2020, Sez. 3, ordinanza n. 1286 del 18.01.2019 e Sez. 2, sentenza n. 1068 del 18.01.2007, il Collegio ribadisce che la scientia damni del terzo può essere provata anche dal solo vincolo parentale unito alla convivenza, quando renda inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria. Gli indizi, singolarmente deboli, acquistano efficacia se valutati nella loro convergenza globale, secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit.
Il secondo motivo deduce la violazione del divieto di nova in appello, per l’introduzione di allegazioni nuove rispetto al primo grado. La Corte lo ritiene assorbito. Osserva che il divieto dell’art. 345 cod. proc. civ. riguarda le nuove domande, le eccezioni in senso stretto e i nuovi documenti, ma non impedisce al giudice d’appello il nuovo scrutinio degli elementi di prova già acquisiti, valutabili ex actis nel suo libero apprezzamento. Nel caso concreto tutte le circostanze indiziarie erano desumibili da documenti prodotti tempestivamente in primo grado.
All’inammissibilità dei motivi consegue quella di entrambi i ricorsi, principale e incidentale. La Corte compensa tra i ricorrenti le spese di legittimità e li condanna in solido al pagamento di quelle in favore della società controricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.