Operazioni inesistenti: valutazione unitaria degli indizi e onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 21236 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la gravità, precisione e concordanza degli indizi richieste dall’art. 2729 cod. civ. vanno ricavate dal loro complessivo esame, con giudizio globale e non atomistico: ciascun indizio può essere insufficiente, ma la loro collocazione in un contesto articolato consente a un elemento di rafforzare e trarre vigore dall’altro. Nel giudizio di legittimità è sindacabile il malgoverno del materiale indiziario, che si realizza quando il giudice di merito nega o attribuisce valore ai singoli elementi senza una valutazione di sintesi.
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’acquirente può dedurre i costi, salvi i limiti di effettività, inerenza e competenza e salvo il divieto dell’art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993 per i costi direttamente utilizzati per compiere delitti non colposi; è invece esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti. In materia di Iva, contestata la fittizietà oggettiva dell’operazione, l’Amministrazione può provarla anche per presunzioni semplici e non deve dimostrare la mala fede del contribuente, non essendo configurabile la buona fede di chi sa se ha ricevuto il bene o la prestazione.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale relativa all’anno d’imposta 2005, l’Amministrazione finanziaria notificò a una società vinicola un avviso di accertamento, contestando l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e determinando un maggior imponibile ai fini Ires e Iva, con irrogazione di sanzioni. L’addebito riguardava l’acquisto di mosto per un valore dichiarato di oltre due milioni di euro da un fornitore la cui attività commerciale risultava priva di riscontri.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma parziale, escluse l’oggettiva inesistenza delle operazioni e le qualificò come soggettivamente inesistenti: ne derivò l’indeducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette e l’indetraibilità dell’Iva. L’ufficio ricorse per cassazione e la società propose ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge le eccezioni di improcedibilità e di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza. Rileva che l’ufficio ha indicato l’esatta collocazione della documentazione e richiama il principio per cui, nelle controversie tributarie, la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ex art. 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., della produzione del proprio fascicolo, già acquisito a quello d’ufficio di cui abbia domandato la trasmissione.
Nel merito il primo motivo è fondato. Compete alla Corte, nell’esercizio della funzione nomofilattica, controllare la corretta applicazione dei principi dell’art. 2729 cod. civ. alla fattispecie concreta. Il giudice regionale, dopo aver riconosciuto valore indiziario alle dichiarazioni dei terzi autotrasportatori che avevano negato la consegna del mosto, ha poi valutato quell’indizio isolatamente, anziché insieme agli altri.
Il percorso è censurato: la collocazione delle operazioni tra quelle oggettivamente o soggettivamente inesistenti richiedeva una lettura unitaria degli elementi, tra cui la cessazione dell’attività del fornitore dopo un solo anno, gli imponenti acconti corrisposti, la mancata esibizione della documentazione contabile, l’assenza di dipendenti e di beni strumentali propri. La Commissione, modificando la contestazione, è incorsa in una molteplicità di violazioni.
La Corte ribadisce la distinzione tra le due fattispecie. Nelle operazioni soggettivamente inesistenti i costi sono deducibili, salvo il limite dell’art. 14, comma 4-bis, per i costi direttamente utilizzati per compiere delitti non colposi, la cui indeducibilità non discende automaticamente dalla prescrizione del reato. Nelle operazioni oggettivamente inesistenti, invece, grava sul contribuente l’onere di provare la fittizietà dei componenti positivi, senza automatismi tra costi e ricavi.
Quanto all’Iva, l’Amministrazione che contesta l’indebita detrazione per operazioni oggettivamente inesistenti deve provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche per presunzioni, ma non la mala fede del contribuente: non è configurabile la buona fede di chi sa se ha ricevuto il bene. Provata la fittizietà, spetta al contribuente la prova contraria, non assolta con la sola esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture. La sentenza è cassata con rinvio, in diversa composizione, alla Corte di giustizia tributaria di II grado.
Nota della Redazione
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