Prova per presunzioni: necessaria la valutazione analitica e complessiva degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 21509 del 26.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere apprezzabile il criterio logico posto a base del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento articolato in due momenti valutativi. Deve dapprima compiere una valutazione analitica degli elementi indiziari, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria. Deve poi compiere una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se siano concordanti e se la loro combinazione sia idonea a fornire una valida prova presuntiva, che non potrebbe dirsi raggiunta considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. È pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione con cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti, senza accertare se essi, singolarmente sforniti di valenza, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, in un rapporto di vicendevole completamento.

Il Fatto

Nei confronti di una società l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento per un’annualità d’imposta, contestando costi per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti e recuperando a tassazione maggiori imposte a fini IRES, IRAP e IVA. La contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP, che lo annullava parzialmente, confermando le riprese a fini IVA e IRAP e rideterminando l’imponibile a fini IRES.

La CTR del Veneto, accogliendo l’appello principale della contribuente e rigettando quello incidentale dell’Ufficio, annullava integralmente l’avviso di accertamento. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; la contribuente resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale sono stati trattati unitariamente per intima connessione e accolti. La Corte ha richiamato il principio nomofilattico — già affermato da Cass. n. 5374 del 2017 e ribadito da Cass. n. 9059 del 2018 e Cass. n. 27410 del 2019 — secondo cui la valutazione della prova presuntiva esige i due momenti dell’analisi e della sintesi.

Il giudice d’appello, secondo la Corte, ha trascurato l’esame analitico degli elementi dedotti dall’Amministrazione e ha omesso di apprezzarne l’incidenza probatoria in un quadro di sintesi, ponendosi così in contrasto con il principio richiamato.

Quanto al quarto motivo, la CTR aveva desunto l’effettività delle operazioni di subvettura da quattro elementi, tutti ritenuti insufficienti: l’esistenza del contratto, che di per sé non dimostra l’adempimento delle obbligazioni; dichiarazioni rese in sede di investigazioni, di contenuto non emergente; prospetti riepilogativi di formazione unilaterale e contenuto non individuato; un’archiviazione in sede penale approssimativamente evocata.

Il terzo motivo è rimasto assorbito. Il quinto motivo è stato rigettato: il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo in caso di motivazione totalmente mancante o meramente apparente, di contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti o di motivazione perplessa e incomprensibile (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). Nella specie la soglia non risulta infranta.

I due motivi di ricorso incidentale condizionato sono stati dichiarati inammissibili, poiché la parte vittoriosa nel merito non può riproporre in cassazione questioni rimaste assorbite, potendo riproporle davanti al giudice di rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale (Cass. n. 3796 del 2008; Cass. n. 15893 del 2023; Cass. n. 19503 del 2018). La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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